La sicurezza non è un gioco

By Redazione

Anche quest’anno con l’avvicinarsi del Natale le famiglie italiane sono in cerca del giusto regalo da scartare sotto l’albero, quando si compra un giocattolo, la felicità del bambino
deve sempre essere al primo posto tra i fattori di scelta: ma prima di acquistare bisogna prestare la massima attenzione ed esigere che vengano rispettate quelle norme che sono un diritto del
consumatore.

Talvolta, infatti, anche un gioco all’apparenza innocuo, se scelto con scarsa consapevolezza, può riservare brutte sorprese per l’incolumità dei piccoli.
Un giocattolo a norma può avere un prezzo maggiore rispetto a quelli contraffatti, ma garantisce la sicurezza e la salute dei propri figli.

Il giocattolo – Non tutti i prodotti ludici si possono definire giocattoli. Il Decreto Legislativo n. 313 del 27 settembre 1991, che attua la direttiva n. 88/378/CEE, afferma che per
giocattolo si intende «qualsiasi prodotto concepito o manifestamente destinato a essere utilizzato ai fini di gioco da minori di quattordici anni».
Prima di essere immesso sul mercato, anche a titolo gratuito, il fabbricante o il suo mandatario deve apporre sul giocattolo la marcatura CE: con questa operazione il costruttore attesta di
aver eseguito tutti gli adempimenti richiesti dalla Direttiva sulla Sicurezza dei giocattoli. La marcatura CE, infatti, può essere apposta sul gioco solo se questo soddisfa tutti
i requisiti essenziali di sicurezza ed è stato sottoposto alle procedure di conformità.
La sicurezza è stato uno dei temi caldi della cronaca del 2007, tanto che dopo un’estate segnata dai ritiri dal mercato di giocattoli non a norma, l’Unione Europea ha varato una
serie di iniziative per rafforzare i controlli. Entro il primo trimestre del 2008 le aziende fornitrici di giocattoli saranno sottoposte a controlli ancora più approfonditi, sarà
rafforzata la sorveglianza basata sulla valutazione dei rischi da parte delle autorità doganali, con l’obbligo di avvertenza nel caso di pericoli connessi alla presenza di magneti nei
giocattoli, e infine, per aumentare la sicurezza in un mercato sempre più globale verrà, rafforzata la cooperazione con Cina e Stati Uniti.
Per ottenere dei risultati già nel corso del 2008, la Commissione Europea ha intrapreso le prime azioni in alcuni settori prioritari: innanzitutto un controllo globale delle
misure di sicurezza adottate dalle imprese produttrici di giocattoli, in secondo luogo ha messo in atto interventi d’istruzione e di formazione destinati alle industrie dei Paesi esportatori
che ancora non risultano essere in linea con le regole fissate dall’UE, come ad esempio la Cina.

A norma di legge – La Direttiva europea n. 88/378, che disciplina la legislazione in materia di sicurezza giocattoli, ha posto le basi per le norme nazionali attualmente in
vigore. In particolare le disposizioni della Direttiva sono state recepite nel nostro Paese con il Decreto Legislativo n. 313 del 27 settembre 1991 e con le norme UNI EN 71, elaborate
dall’Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI) con lo scopo di armonizzare tutto il corpus di norme tecniche in continuo aggiornamento a livello comunitario.
Il Decreto Legislativo n. 313 del 27 settembre 1991 elenca quali devono essere i requisiti principali di un giocattolo. Tali caratteristiche si dividono in due categorie: «Principi
Generali»
e «Rischi Particolari».
I primi, oltre all’utilizzo, riguardano la concezione, la costruzione e la composizione del giocattolo e affermano che deve essere privo di parti appuntite e taglienti, deve resistere agli urti
e non provocare ferite in caso di rottura, deve avere delle parti smontabili di una grandezza tale che, se ingerite, non provochino il soffocamento.
Nella seconda categoria rientrano invece i rischi legati a:

? le proprietà fisiche e meccaniche (come i rischi di ferite da contatto, incolumità fisica dovuta al movimento delle parti o l’inalazione di piccole parti e i rischi di
ustioni, scottature o altre ferite);
? l’infiammabilità;
? le proprietà chimiche (i giochi non devono presentare rischi per l’incolumità fisica a seguito di ingestione, inalazione, contatto con la pelle, mucose ed occhi);
? le proprietà elettriche;
? l’igiene (i giochi devono essere in stato di pulizia per evitare rischi di infezione, malattia e contaminazione):
? la radioattività (i giochi non devono contenere elementi o sostanze radioattive).

I materiali

Negli ultimi anni l’azione dell’UE si è orientata verso una maggiore vigilanza delle materie con cui vengono fabbricati i prodotti industriali. Già nel 2005 il Parlamento
Europeo
è intervenuto per rendere più sicuri i giocattoli di plastica venduti, bandendo alcune sostanze impiegate per ammorbidire la plastica.
A maggior tutela dei cittadini nel giugno 2007 l’Unione Europea ha istituito il Reach, un nuovo regolamento delle sostanze chimiche utilizzate nell’industria. Si tratta di un sistema di
classificazione, etichettatura e imballaggio dei prodotti chimici, che ha lo scopo di controllare l’uso delle sostanze chimiche pericolose e di promuovere la loro sostituzione con sostanze
più innocue.
In base al nuovo regolamento, le sostanze chimiche dovranno infatti essere registrate e sottoposte a una valutazione da parte delle autorità pubbliche al fine di ottenere
un’autorizzazione per l’uso. Questo processo ha due importanti conseguenze: da una parte permetterà di riorganizzare gli attuali testi legislativi in materia in un solo regolamento,
dall’altra stimolerà le industrie a fare ricerca e a migliorare le sostanze impiegate. Al momento di concedere l’autorizzazione all’utilizzo, infatti, l’autorità può non
dare la sua approvazione nel caso esistano sul mercato altre sostanze sostitutive meno pericolose, anche solo potenzialmente.
L’Unione Europea continua a lavorare incessantemente sul Reach per adeguarlo ai criteri e agli standard del sistema GHS (Globally Harmonized System) elaborato dal Consiglio economico e
sociale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU)
. Il GHS è un sistema mondiale armonizzato di classificazione e etichettatura delle sostanze chimiche nato nel 1991 e adottato
nel 2003, che si caratterizza per una serie di classificazioni, simboli e diciture di identificazione delle sostanze utilizzate per la realizzazione di un prodotto. Se i criteri del Reach
verranno adeguati a quelli del GHS, questi simboli saranno un valido aiuto per orientare i consumatori nella scelta dei prodotti.

Chi garantisce i nostri giocattoli? – Il primo soggetto giuridicamente responsabile dell’introduzione sul mercato di giocattoli sicuri è l’industria produttrice.
Apponendo la marcatura CE, il fabbricante autocertifica, sotto la propria responsabilità, la conformità del prodotto senza la necessità dell’intervento di un
organismo notificato, ovvero di una struttura riconosciuta dall’UE che verifica la validità delle certificazioni dei prodotti. In caso di contestazione, sarà il costruttore stesso
a fornire una dimostrazione oggettiva e documentale della sicurezza del prodotto.
Per essere conformi ai requisiti essenziali di sicurezza, i giocattoli devono essere fabbricati rispettando le leggi nazionali e le norme che recepiscono i regolamenti comunitari.
In caso di mancanza o di incompleta osservanza delle norme armonizzate – ovvero di quelle indicazioni europee non obbligatorie ma realizzate con la partecipazione di tutte le parti interessate
e accolte negli Stati membri come norme nazionali – il giocattolo può essere immesso sul mercato solo dopo aver ricevuto un attestato CE da parte di un organismo notificato. Tale
organismo deve effettuare gli esami e le prove di laboratorio, per verificare la rispondenza ai requisiti previsti per legge.
Per garantire la sicurezza dei prodotti industriali la Commissione Europea ha stilato un elenco di strutture (laboratori, istituti di certificazione) che vengono classificate come organismi
notificati e che si occupano di verificare la conformità dei prodotti immessi sul mercato alle direttive europee e sono specializzate nella verifica dei prodotti secondo i differenti
settori industriali. Per controllare e certificare la sicurezza dei giocattoli, esistono diversi organismi italiani notificati dalla Commissione, continuamente aggiornati rispetto alle
evoluzioni normative, al cui interno lavorano tecnici, ingegneri e chimici che studiano e analizzano le numerose tipologie di giocattoli e articoli per l’infanzia lanciati sul mercato.
Un’attività illustrata in modo chiaro ed esaustivo nel sito dell’Istituto Italiano Sicurezza dei Giocattoli, un ente privato nato nel 1978 e riconosciuto dal 1983 dal Ministero dell’
Industria, Commercio e Artigianato (l’attuale Ministero dello Sviluppo Economico)
, in cui è presente un’interessante sezione che permette ai cittadini di avere informazioni sulle
certificazioni CE e sulle norme di sicurezza. Nella stessa sezione è possibile richiedere una consulenza on line da parte di un esperto e visionare le prove di accertamento che si
eseguono sui prodotti certificati.

Vigilanza: controlli e sanzioni – A vigilare sulla sicurezza dei giocattoli c’è la Direzione Generale per l’Armonizzazione del Mercato e la Tutela dei Consumatori del
Ministero dello Sviluppo Economico, che si avvale della consulenza tecnica delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura.
Le verifiche sulla conformità dei giocattoli sono effettuate attraverso controlli nei luoghi di fabbricazione o di immagazzinamento, presso i punti vendita all’ingrosso e al dettaglio e,
nei casi di sospetta non conformità, si procede al prelievo di campioni per sottoporli agli esami di laboratorio a cura di un organismo notificato.
Qualora i giocattoli non riportino la marcatura CE, viene effettuato il sequestro cautelativo, in attesa che il Ministero dello Sviluppo Economico, con decreto motivato, disponga il loro
ritiro immediato dal mercato a spese del fabbricante.
Chiunque immetta in commercio, venda o distribuisca gratuitamente al pubblico giocattoli privi della marcatura CE, è punito con un’ammenda che va da euro 516,46 a euro 20.658,27,
così come stabilito dal Decreto Legislativo 313/91. L’apposizione indebita della marcatura CE è invece punita con l’arresto fino a sei mesi e l’ammenda che va da euro
2.582,28 a euro 15.493,71. Sanzioni pesanti anche per chi appone marchi o iscrizioni che possono essere confusi con la marcatura CE: la sanzione amministrativa prevista dalla legge va da euro
774,68 a euro 10.329,14, salvo che il fatto costituisca reato. In base all’art. 11 della legge, inoltre, viene punito con sanzioni onerose anche chi commercializza giocattoli privi di marcatura
CE, del nome, della ragione sociale, del marchio, dell’indirizzo del fabbricante o del responsabile dell’immissione sul mercato della Comunità Europea.

La lotta alla contraffazione – È facile immaginare quali siano i rischi per la sicurezza e la salute dei bambini che entrano in possesso di giocattoli contraffatti: tali merci
infatti non sono sottoposte ai controlli effettuati dalle autorità competenti ed è altamente probabile che siano state realizzate con assoluto disprezzo delle più
elementari norme di sicurezza. La maggior parte di questi prodotti è fabbricata con materiali non conformi alle disposizioni fissate dall’Unione Europea e spesso sono tossici per gli
esseri umani. Oltre alla pessima qualità dei materiali, questi prodotti non rispettano neppure le norme di costruzione: molte volte presentano parti piccole e facilmente
staccabili che possono essere inalate o ingoiate dai piccoli. Per questi motivi i prodotti contraffatti, oltre a un danno economico per le imprese che rispettano la legge, rappresentano anche
un pericolo per il consumatore finale. Continuamente impegnata nella lotta alla contraffazione è la Guardia di Finanza che proprio per evitare la diffusione di giocattoli contraffatti ha
stilato un vademecum con i consigli per la scelta di un giocattolo sicuro.
La Guardia di Finanza interviene sui giocattoli e sui prodotti contraffatti sia all’interno del territorio italiano sia all’esterno attraverso la cooperazione internazionale con
istituzioni straniere.
Per i prodotti importati nei nostri mercati, il consumatore è tutelato da un altro importante organismo dello Stato: le merci provenienti dall’estero sono controllate ed eventualmente
bloccate già all’ingresso delle frontiere dall’Agenzia delle Dogane, che quando ha il sospetto che il prodotto non rispetti le disposizioni normative, ha il potere di bloccarlo.
Infine, in particolari settori quali alimentazione umana e profilassi, a tutelare la salute dei consumatori intervengono i NAS, i Nuclei Antisofisticazioni dell’Arma dei Carabinieri che sono
alle dipendenze funzionali del Ministro della Salute e hanno gli stessi poteri degli Ispettori Sanitari: possono cioè intervenire in tutti i luoghi dove si producono, si depositano o si
vendono prodotti destinati all’alimentazione o alla salute.
In sintonia con le istituzioni impegnate nell’attività di prevenzione e contrasto della contraffazione opera anche l’Alto Commissario per la lotta alla Contraffazione. Creata nel 2005,
è un’istituzione governativa con funzioni di monitoraggio del fenomeno della contraffazione, di coordinamento e indirizzo delle politiche per la tutela della proprietà industriale
e intellettuale, con il compito di pianificare annualmente gli interventi da realizzare e gli obiettivi da raggiungere.
Sensibilizzando la coscienza dei cittadini e rafforzando la loro percezione della contraffazione come un atto socialmente ed economicamente dannoso, grazie a periodiche campagne di informazione
sulla tutela della proprietà industriale e intellettuale, l’Alto Commissariato completa la propria missione interloquendo direttamente con il cittadino.

Il genitore, un ruolo chiave – Al momento dell’acquisto il consumatore può, e deve, effettuare l’ultima verifica sull’affidabilità e sulla sicurezza del giocattolo. Occorre
accertarsi infatti che sulla confezione compaiano in maniera visibile, leggibile, indelebile e soprattutto in lingua italiana:

? la marcatura CE di conformità;
? il nome dell’azienda produttrice affiancato o meno dalla ragione sociale e accompagnato eventualmente dal marchio;
? l’indirizzo del fabbricante o del responsabile dell’immissione sul mercato della Comunità Europea.

Sulla confezione devono inoltre essere riportate: le avvertenze sulle fasce d’età consigliate e le indicazioni d’uso per la manutenzione e il montaggio e la scritta «Attenzione.
Da usare sotto la sorveglianza di adulti»
, per i giocattoli che riproducono apparecchi destinati agli adulti e per i giocattoli che contengono prodotti chimici quali paste da
modellare, vernici o sostanze usate per decorare.

I consigli sull’acquisto – Oltre al citato vademecum della GdF, per aiutare le famiglie nell’acquisto dei giochi per bambini, ci sono anche due decaloghi, disponibili on line, stilati
dagli esperti dell’ospedale pediatrico «Bambino Gesù» di Roma: «Le dieci regole per tutelare l’incolumità fisica del bambino» e «Le dieci regole per
scegliere il giocattolo a misura di bambino». Per tutelare l’incolumità fisica del bambino, gli esperti affermano che è opportuno: rispettare la fascia d’età
indicata sulla confezione, fare attenzione ai materiali utilizzati e verificare che le dimensioni di tutti i giocattoli e delle loro parti staccabili siano tali da non poter essere inalati o
ingeriti. Importante è, inoltre, verificare che la confezione sia completata da istruzioni in lingua italiana sulle modalità di montaggio e di utilizzo.
Sempre secondo gli esperti del Bambino Gesù, per un acquisto consapevole occorre considerare l’età del bambino senza farne un vincolo e senza farsi condizionare dal sesso: il
giocattolo, infatti, non influenza il senso di identità del bambino. È anche opportuno non esagerare con i giocattoli «intelligenti», quelli con una finalità
didattica ed educativa, e di non utilizzare nella valutazione il solo parametro economico: non sempre, infatti, un giocattolo costoso susciterà nel bambino curiosità, divertimento
e interesse duraturo.
Un altro utile strumento per orientare i genitori nell’acquisto è la «Guida ai giocattoli sicuri» del Ministero dello Sviluppo Economico, redatta con il patrocinio della
Commissione Europea, Direzione generale salute e tutela dei consumatori. La guida illustra in dettaglio gli standard di sicurezza, cioè le norme che individuano i requisiti
tecnici e le modalità costruttive che devono essere rispettate per evitare eventuali rischi.
La pubblicazione del Ministero offre avvertenze per un uso sicuro dei giochi invitando a verificare periodicamente lo stato di usura del giocattolo o a eliminare immediatamente gli imballaggi
dei vari prodotti, soprattutto se a sacco o simili, per evitare rischi inutili per il bambino.

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