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Giornalisti: illecito fornire particolari che rendano identificabile il minore

By Redazione

Il Garante per la Privacy, con provvedimento 19 settembre 2007, ha stabilito che non è sufficiente celare il nome di un minore per tutelarlo, ma che non devono essere forniti dati che ne
rendano possibile l’identificazione.

Il Garante, infatti, ha accolto il ricorso avanzato dalla madre di due bambini contro un quotidiano che aveva riportato la vicenda che coinvolgeva un bimbo conteso da genitori separati che era
poi stato ricoverato in ospedale.

L’articolo pubblicato, in particolare, non riportava il cognome del minore, ma citava riferimenti espliciti che consentivano l’identificazione dei soggetti coinvolti, quali la città, il
nome, l’età e i dettagli sulla salute del minore, il nome e l’età della sorella (anch’essa minore), i nomi e le iniziali del cognome dei genitori, la loro professione ed il luogo
di residenza della madre.

Troppi elementi, dunque, sono stati diffusi dal giornalista ed il Garante ha disposto che alla ricorrente vengano riconosciuti da parte della Casa editrice 300 euro (previa compensazione della
residua parte per giusti motivi), nonché i 500 euro per le spese ed i diritti del procedimento.

Garante per la protezione dei dati personali, provvedimento 19 settembre 2007

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