FIPE su Home Restaurant – Stoppani: Ripristinate le regole per una leale concorrenza… sarà vero?

FIPE su Home Restaurant – Stoppani: Ripristinate le regole per una leale concorrenza… sarà vero?

By Giuseppe

Con tutto il rispetto per la FIPE e il suo Presidene Lino Stoppani, anche Newsfood.com è favorevole alla risoluzione data dal Ministero dello Sviluppo Economico. Ok, ora le regole sono definite ma chi le farà rispettare? … e le eventuali sanzioni?

Stiamo vivendo in quella che viene chiamata “Democrazia” ma in realtà è una deregulation che colpisce duramente coloro che cercano di essere in regola con le varie normative (troppe, confuse e spesso in contrasto tra loro) ed è impotente contro i furbetti e i malfattori esperti nell’ignorare e/o aggirare le Leggi.

Quanti sono i locali, le varie attività commerciali, che aprono i battenti… incassano e chiudono dopo  poco (lasciando debiti e senza pagare tasse) … per riaprire con un prestanome e ricominciare il gioco. Sempre più dura per le attività in regola, permettersi di avere dipendenti e pensare alla pensione con serenità.

Le cene tra amici in casa propria potremo ancora farle ma attenzione a non invitare “amici” del web a pagamento.

… e se invece del pagamento in Euro o Dollari, portiamo vino, olio, libri… o ci impegnamo a dare/fare -in cambio della cena- altre prestazioni più o meno artigianali, professionali?

Sono fuorilegge  i cuochi padroni di casa? I clienti amici buongustai? … la spia di turno invidiosa, chi chiamerà, i NAS o la Buoncostume?

Giuseppe Danielli
Direttore Newsfood.com
Inizio messaggio inoltrato:
Oggetto: Nota stampa FIPE Home Restaurant _Stoppani: Ripristinate le regole per una leale concorrenza
Data: 15 maggio 2015 11:36:19 CEST

Home restaurant
STOPPANI: RIPRISTINATE LE REGOLE PER UNA LEALE CONCORRENZA

Il Ministero dello Sviluppo Economico definisce gli home restaurant “attività economica in senso proprio” e quindi soggetta alla normativa che regola la somministrazione al pubblico di alimenti.

Dichiarazione di Lino Enrico Stoppani, Presidente Fipe

Roma, 15 maggio 2015 – “Ben venga l’innovazione che rispetta le regole!”. Questo il commento di Lino Enrico Stoppani, Presidente di Fipe e vicepresidente Confcommercio, alla nota del Ministero dello Sviluppo Economico che definisce gli home restaurant “attività economica in senso proprio”. “L’attività in discorso – precisa la risoluzione n.50481 del Ministero – anche se esercitata solo in alcuni giorni dedicati e tenuto conto che i soggetti che usufruiscono delle prestazioni sono in numero limitati, non può che essere classificata come un’attività di somministrazione di alimenti e bevande, in quanto anche se i prodotti vengono preparati e serviti in locali privati coincidenti con il domicilio del cuoco, essi rappresentano comunque locali attrezzati aperti alla clientela. Infatti, la fornitura di dette prestazioni comporta il pagamento di un co rrispettivo, quindi, anche con l’innovativa modalità, l’attività si esplica quale attività economica in senso proprio”.

“La risoluzione del Ministero – ha continuato il Presidente Stoppani – ripristina, senza spazio per dubbi e interpretazioni, le regole per una competizione leale e corretta: a parità di attività ci vuole parità di regole, di tributi e di obblighi. Non è, infatti, ammissibile – prima di tutto per garanzia e sicurezza dei cittadini – che ci possano essere modalità diverse di fare ristorazione: da un lato quelle soggette a norme e prescrizioni rigorose a tutela della qualità e della salute; dall’altro quelle senza vincoli, senza controlli, senza tasse, senza sicurezze igieniche.

Il settore della ristorazione è sempre più attento e aperto all’innovazione e alla sperimentazione di nuove formule, come dimostrano le migliaia di imprese che nel nostro Paese si sono conquistate la fiducia e l’apprezzamento dei clienti. Ben vengano quindi nuove idee e nuovi approcci, purché siano sostenute da un corretto spirito imprenditoriale, da trasparenza e da lealtà verso i consumatori e verso lo Stato”.

Ufficio Stampa FIPE

 

Redazione Newsfood.com

 

Risoluzione n. 50481 del 10 aprile 2015 – Attività di cuoco a domicilio – Home Restaurant – Richiesta parere

La risoluzione n.  50481  del 10 aprile 2015 chiarisce come configurare l’attività di cuoco a domicilio e se tale attività possa rientrare fra quelle soggette alla Segnalazione Certificata di Inizio di Attività (SCIA) da presentare al Comune, al fine di stabilire l’iter da seguire per garantire il controllo dei requisiti professionali a tutela del consumatore finale.

Allegato alla nota Ris. n. 98416 del 12 giugno 2013 consultabile al Link :

https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/altri-atti-amministrativi/2029359-risoluzione-n-98416-del-12-giugno-2013-attivita-di-cateringbanqueting-attivita-di-somministrazione-di-alimenti-e-bevande-richiesta-parere

Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, i Consumatori, la Vigilanza e la Normativa Tecnica
DIVISIONE IV Promozione della concorrenza e semplificazioni per le imprese
Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma
tel. +39 06 47055416 – fax +39 06 47055491
e-mail daniela.paradisi@mise.gov.it
Risoluzione n. 50481 del 10 aprile 2015
Oggetto: Attività di cuoco a domicilio – Home Restaurant – Richiesta parere
Si fa riferimento alla nota pervenuta per e-mail, con la quale codesta Camera di Commercio chiede di chiarire come configurare l’attività di cuoco a domicilio e se tale attività possa rientrare fra quelle soggette alla Segnalazione Certificata di Inizio di Attività (SCIA) da presentare la Comune di residenza, al fine di stabilire in modo chiaro l’iter da seguire per garantire il controllo dei requisiti professionali a tutela del consumatore finale.
Al riguardo inoltra una richiesta di informazioni ad essa pervenuta inerente l’apertura e la gestione di un Home Restaurant, ovvero un’attività che si caratterizza per la preparazione di pranzi e cene presso il proprio domicilio in giorni dedicati e per poche persone, trattate come ospiti personali, però paganti.
Fa presente che realtà di questo genere esistono già a Roma e Milano e sono presenti anche con domini su siti web.
Tutto ciò premesso, la scrivente Direzione rappresenta quanto segue.
In via preliminare si precisa che l’attività di somministrazione di alimenti e bevande è disciplinata dalla legge 25 agosto 1991, n. 287, così come modificata dal decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i.., la quale distingue tra attività esercitate nei confronti del pubblico indistinto (cfr. articolo 1) e attività riservate a particolari soggetti (cfr. articolo 3, comma 6).
Detta legge all’articolo 1, comma 1 dispone che “per somministrazione si intende la vendita per il consumo sul posto” che si esplicita in “… tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell’esercizio o in una superficie aperta al pubblico, all’uopo attrezzati”.
L’attività in discorso, ad avviso della scrivente, anche se esercitata solo in alcuni giorni dedicati e tenuto conto che i soggetti che usufruiscono delle prestazioni sono in numero limitato, non può che essere classificata come un’attività di somministrazione di alimenti e bevande, in quanto anche se i prodotti vengono preparati e serviti in locali privati coincidenti con il domicilio del cuoco, essi rappresentano comunque locali attrezzati aperti alla clientela.
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Infatti, la fornitura di dette prestazioni comporta il pagamento di un corrispettivo e, quindi, anche con l’innovativa modalità, l’attività in discorso si esplica quale attività economica in senso proprio; di conseguenza, ad avviso della scrivente, non può considerarsi un’attività libera e pertanto non assoggettabile ad alcuna previsione normativa tra quelle applicabili ai soggetti che esercitano un’attività di somministrazione di alimenti e bevande.
Al riguardo, si richiama la nota n. 98416 del 12-6-2013, che si allega, con la quale la scrivente Direzione ha classificato come un’attività vera e propria di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande quella effettuata da un soggetto che, proprietario di una villa, intendeva preparare cibi e bevande nella propria cucina fornendo tale servizio solo su specifica richiesta e prenotazione da parte di un committente e quindi solo per gli eventuali invitati.
Pertanto, ad avviso della scrivente, anche nel caso dei soggetti richiamati nel quesito, considerata la modalità con la quale intendono esercitare, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 64, comma 7, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i..
Ciò significa che, previo possesso dei requisiti di onorabilità nonché professionali di cui all’articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i., detti soggetti sono tenuti a presentare la SCIA o a richiedere l’autorizzazione, ove trattasi di attività svolte in zone tutelate.
La presente nota è comunque inviata ai Ministeri dell’Interno e delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, nonché alla Regione (…), i quali sono pregati di far conoscere eventuali determinazioni al riguardo.
IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)
Redazione Newsfood.com
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