Etichettatura dei prodotti alimentari: la (dis)informazione dei marchi di fabbrica
7 Maggio 2009
Il regolamento CE 1924/2006, che definisce, tra l’altro, le regole di utilizzo delle informazioni nutrizionali (claims) nell’etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari, ha indubbiamente apportato un po’ d’ordine nella materia, sebbene sia ancora lontano il momento in cui sarà possibile annunciare la sua piena applicazione. Ci siamo trovati più volte ad apprezzarne i contenuti, cercando, nel nostro piccolo, di fornire ai consumatori le indicazioni necessarie a smascherare i «furbetti» che, ancora numerosi, tentano in maniera più o meno fantasiosa, di sfuggire a quanto stabilito. Siamo però costretti, questa volta, a segnalare un aspetto alquanto discutibile del regolamento.
Vediamo di cosa si tratta.
Nella newsletter SICILIA IN EUROPA, redatta dall’Ufficio di Collegamento con le Istituzioni dell’Unione Europea, facente capo alla Presidenza della Regione Sicilia, si leggeva:
Un vero dilemma per i brand salutisti.
Non esiste, attualmente, [la newsletter è del 30 gennaio 2006 N.d.A.] una disciplina chiara e organica per le indicazioni nutrizionali e sulla salute apposte su confezioni e/o etichette dei prodotti alimentari, ossia, i cosiddetti “health claim”.
E’, tuttavia, al vaglio delle istituzioni europee una proposta di regolamento che faccia il più possibile chiarezza in materia e che, pertanto, stabilisca quando e come si può commercializzare un alimento con indicazioni, per esempio, del tipo: “riduce il rischio di problemi vascolari”, oppure, “migliora il funzionamento dell’intestino”, etc…
Si è posto il problema della sorte di marchi di fabbrica già affermati che di per sé costituiscano, o, comunque, veicolano, health claim [e/o indicazioni nutrizionali N.d.A.].
E, infatti, la proposta di regolamento non fa distinzione tra indicazioni descrittive apposte in etichetta e veri e propri marchi: sottoporre i marchi direttamente alle previsioni del regolamento potrebbe comportare per le aziende un sacrificio molto grande, imponendo loro di sostituire gli stessi con marchi accettabili in base al regolamento e perdere investimenti di anni.
A tale riguardo, il Parlamento europeo aveva proposto di eliminare tout court dall’ambito di applicazione del regolamento i marchi già registrati alla data di entrata in vigore dello stesso. Il Consiglio, invece, ha mediato le due esigenze di tutela delle aziende e dei consumatori, proponendo di acconsentire alla continuazione dell’uso di tali marchi, a condizione che gli stessi siano accompagnati in etichetta da indicazioni sulla salute autorizzate secondo la procedura stabilita dal regolamento.
Ma cosa succede quando non è possibile affiancare ai suddetti marchi indicazioni approvate dall’Efsa (Agenzia europea per la sicurezza alimentare) in quanto il prodotto non presenta le caratteristiche necessarie all’autorizzazione di un indicazione sulla salute [e/o indicazioni nutrizionali N.d.A.] vera e propria? Il marchio dovrebbe essere abbandonato e sostituito.
Per limitare i danni alle aziende e per consentire alle stesse di far fronte in modo adeguato a questo problema, è stata introdotta una deroga: i prodotti recanti denominazioni commerciali o marchi di fabbrica esistenti anteriormente al 1° gennaio2005 e non conformi al regolamento potranno continuare a essere commercializzati fino a dieci anni [che sono diventati 15 nella versione finale del regolamento N.d.A.] dopo l’entrata in vigore dello stesso.
La cosa, come è noto, si è infine concretizzata nel comma 3 dell’art. 1: Un marchio, denominazione commerciale o denominazione di fantasia riportato sull’etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità di un prodotto alimentare che può essere interpretato come indicazione nutrizionale o sulla salute può essere utilizzato senza essere soggetto alle procedure di autorizzazione previste dal presente regolamento a condizione che l’etichettatura, presentazione o pubblicità rechino anche una corrispondente indicazione nutrizionale o sulla salute conforme alle disposizioni del presente regolamento.
In altre parole, se, ad esempio, sulla confezione di un prodotto si legge “… i prodotti della linea XXX SENZA ZUCCHERO…“, anche il consumatore meno avveduto può sentisi autorizzato a concludere che, in quei prodotti lo zucchero non ci sia (o, nel caso si conoscano i limiti imposti dal reg. 1924/06, che la quantità di tale ingrediente non superi 0,5 grammi per 100 grammi di prodotto).
E invece può non essere così.
L’apparente contraddizione è spiegata da una delle misure transitorie presenti all’art. 28: I prodotti recanti denominazioni commerciali o marchi di fabbrica esistenti anteriormente al 1° gennaio 2005 e non conformi al presente regolamento possono continuare ad essere commercializzati fino al 19 gennaio 2022. Trascorso tale periodo, si applicano le disposizioni del presente regolamento.
Alcune riflessioni.
E’ prassi usuale, nel caso di norme che incidono sui contenuti delle etichette, concedere alle aziende un periodo transitorio per “mettersi a posto”, cioè, ad esempio, per smaltire le scorte di prodotto etichettato prima della data di applicazione della norma stessa. Ciò vale anche per il regolamento in questione: Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima della data di applicazione del presente regolamento e non conformi al presente regolamento possono essere commercializzati fino alla data di scadenza, ma non oltre il 31 luglio 2009.
In questo caso, il periodo transitorio è di due anni e la cosa ci pare ragionevole.
Al contrario, la deroga prevista per i marchi di fabbrica e le denominazioni commerciali non conformi al regolamento claims è di 15 anni: anche tenendo conto delle esigenze aziendali (non c’è dubbio che, in questo caso, l’azione lobbistica dell’industria si sia fatta sentire), ci sembra un po’ troppo!
Evidentemente però c’è chi la pensa in modo diverso. Scrive, ad esempio, la Confartigianato di Cosenza:
Non si può nascondere che il meccanismo rigido e complesso del regolamento rischia di rendere gravoso, per le aziende, lo sviluppo e la comunicazione sugli aspetti/profili nutrizionali e salutistici dei prodotti alimentari ed anche le disposizioni transitorie espressamente previste dal provvedimento al fine di rimediare agli inconvenienti legati al passaggio tra la vecchia e la nuova normativa non sembrano più di tanto “alleggerire” l’impatto della nuova disciplina.
Vero è che la misura transitoria vale solo per ciò che esisteva prima del 1° gennaio 2005 (e ci mancherebbe altro!), ma la cosa non ci pare di nessun aiuto pratico per il consumatore.
E non basta.
Abbiamo, infatti, già avuto modo di esaminare un paio di queste situazioni.
Riprendendo l’esempio fatto all’inizio, mentre la frase/marchio …SENZA ZUCCHERO… campeggia nel fronte principale della confezione, con tutta l’evidenza che la grafica consente, la corretta denominazione … senza zucchero aggiunto (ovviamente in caratteri ben più piccoli) bisogna andarla a cercare sul retro, semisepolta in mezzo a tutte le altre indicazioni.
Classica manovra da “furbetti”, anche se, in questo caso, formalmente non sanzionabile.
Con buona pace per la tanto sbandierata “attenzione per il consumatore”: sarebbe meglio dire “consumatore, attenzione!”.
NOTE FINALI, per chi vuole approfondire:
Indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti
alimentari
Leggeri e senza zucchero? Occhio ai furbetti…
Etichettatura nutrizionale: i contenuti del regolamento claims
Prodotti senza zucchero… o no?
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Dott. Alfredo Clerici
Tecnologo Alimentare
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