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Ecoincentivi: istituiti i codici tributo per il credito d'imposta

By Redazione

L’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 169 del 22 aprile 2008, ha reso noti i nuovi codici tributo per beneficiare del credito d’imposta spettante per la sostituzione di autoveicoli,
autocarri, autocaravan e motoveicoli inquinanti (ex decreto legge 248/2007).
La normativa, infatti, prevede che i centri autorizzati che hanno effettuato la rottamazione e le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo che rimborsano al venditore l’importo del
contributo possano recuperarlo quale credito di imposta solo ai fini della compensazione.
L’Agenzia, pertanto, ha istituito il codice tributo 6803 denominato “credito d’imposta per contributo alla sostituzione, attraverso la rottamazione, di veicoli di cui all’art. 54, comma 1,
lettera c), d), f), g), ed m) del D. Lgs. 285/1992, di peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate di categoria euro 0 ed euro 1, con analoghi veicoli nuovi immatricolati come euro 4 – D.L.
248/2007, art. 29, c. 4”.
Il codice tributo deve essere inserito nella sezione Erario del modello F24 in corrispondenza degli importi indicati nella colonna “importi a credito compensati” nei casi di fruizione dei
crediti d’imposta, o nella colonna “importi a debito versati” nei casi di ravvedimento.

Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 169 del 22 aprile 2008

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