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Dirigenti enti locali: a loro spetta la presidenza delle commissioni di gara

By Redazione

Con sentenza del 6 dicembre 2007, n. 6262 la quinta sezione del Consiglio di Stato, discutendo sulla regolarità di una gara sull’affidamento dei lavori, si è trovata
incidentalmente a decidere se ai dirigenti degli enti locali spetta, tra gli altri compiti, anche quello di presiedere le commissioni di gara e di concorso.
Nel caso esaminato, il Consiglio di Stato ha ritenuto illegittimo il provvedimento con cui il sindaco è stato nominato presidente della commissione giudicatrice di una gara d’ appalto in
luogo del dirigente del competente ufficio.

Fatto e diritto – Una società risultata terza classificata nella graduatoria finale di una gara di appalto per l’affidamento del servizio trasporto scolastico di alunni delle
scuole materne aveva fatto ricorso al Tar, affermando che i suoi autisti avevano quella competenza tecnico-professionale richiesta nel bando di gara in questione.
Il Tar, però, aveva respinto il ricorso proposto per l’annullamento della determinazione comunale di aggiudicazione ad altra società dell’appalto e la condanna del Comune al
risarcimento dei danni subiti.
Nella gara in questione, inoltre, era stato richiesto come requisito anche di aver svolto un «servizio identico a quello oggetto del bando di gara»,

Le ragioni della società ricorrente – Per la ricorrente, andavano escluse le prime due società classificate in relazione alla mancanza dei requisiti di ammissione.
La ricorrente aveva anche lamentato che la Commissione, dopo aver aperto le buste, aveva stravolto le regole con l’introduzione di criteri irragionevoli volti a favorire la società
vincitrice.
La prima società classificata andava esclusa perché il servizio da questa prestato in subappalto a favore della base americana di Aviano non poteva essere assimilato al
«servizio identico a quello oggetto del bando di gara» richiesto come requisito per la partecipazione.
La seconda classificata, invece, andava espulsa in quanto non aveva presentato i curricula degli autisti e sarebbe stato irragionevole valutare gli autisti solo in base alla loro
anzianità di servizio. Secondo la ricorrente, inoltre, i suoi autisti erano in possesso della competenza tecnico-professionale richiesta nel bando di gara in questione, ma non si era
tenuto nel debito conto il fatto che la ricorrente aveva messo a disposizione in modo continuativo otto autisti, già utilizzati dall’ente locale e quindi di provata
professionalità.
La società, vistasi respingere dal Tar il ricorso, si è rivolta al Consiglio di Stato lamentando che la sentenza aveva erroneamente dichiarato inammissibile la domanda rivolta
contro il diniego d’accesso ai documenti ed il cambio postumo dei requisiti richiesti dal bando di gara.

La decisione del Consiglio di Stato – Per il Consiglio di Stato, la fissazione di criteri da parte della Commissione dopo l’apertura delle buste, che aveva sostenuto trattarsi di una
mera attività di specificazione, non rappresenta uno stravolgimento delle regole con l’introduzione di criteri irragionevoli volti a favorire la vincitrice, quale quello di valutare gli
autisti solo in base alla loro anzianità di servizio.
Quindi il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso della società ricorrente affermando la legittimità della partecipazione alle gare da parte delle società che non hanno
mai avuto appalti dalla P.A.
Le regole della gara avrebbero dovuto comunque consentire a tutti gli imprenditori, dotati di capacità tecnica, economica e morale, di poter partecipare liberamente alle gare per
l’affidamenti di servizi da parte delle pubbliche amministrazioni.

Consiglio di Stato, sezione quinta, sentenza n. 6262 del 6 dicembre 2007

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