Quando il datore di lavoro può essere anche Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi
5 Marzo 2008
Il Ministero del Lavoro, con nota n. 5 del 3 marzo 2008, ha risposto all’istanza di interpello avanzata dal Consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro per sapere se il datore di
lavoro che svolge direttamente il compito di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi debba possedere i requisiti e le capacità professionali previsti dall’art.
8-bis del D.Lgs. n. 626/1994 e se debba seguire i relativi corsi.
Nel rispondere all’interpello, il Ministero ha ricordato che il datore di lavoro deve organizzare il servizio di prevenzione e protezione mediante dipendenti appositamente designati tra cui il
responsabile del servizio e che, se le capacità dei dipendenti all’interno dell’azienda sono insufficienti, deve far ricorso a persone o servizi esterni all’azienda. I responsabili e gli
addetti dei servizi di prevenzione e protezione dell’azienda, inoltre, devono essere presenti in quantità proporzionale al numero dei dipendenti e sono tenuti a frequentare corsi di
aggiornamento almeno ogni 5 anni.
In Ministero, inoltre, ha precisato che, quando il datore di lavoro svolge personalmente i compiti del servizio di protezione e prevenzione, deve:
– darne comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
– frequentare un corso di formazione in tema di sicurezza e salute sul luogo di lavoro;
– trasmettere all’organo di vigilanza competente per territorio:
a) una dichiarazione attestante la capacità di svolgimento di tali compiti;
b) una dichiarazione attestante l’adempimento degli obblighi di cui all’art. 4, commi 1, 2 e 3 (valutazione dei rischi, elaborazione del relativo documento e custodia dello stesso presso
l’azienda ovvero l’unità produttiva) o, nei casi previsti, l’adempimento degli obblighi di cui all’art. 4, commi 1 e 11 (autocertificazione per iscritto dell’avvenuta effettuazione della
valutazione dei rischi e adempimento degli obblighi ad essa collegati);
c) una relazione sull’andamento degli infortuni e delle malattie professionali della propria azienda elaborata in base ai dati degli ultimi tre anni;
d) l’attestazione di frequenza del corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.
Ministero del Lavoro, nota n. 5 del 3 marzo 2008





