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Derogabile il principio della consecutività del riposo giornaliero

By Redazione

Il Ministero del lavoro, con nota n. 13 del 29 maggio 2008, ha risposto alle istanze di interpello avanzate da Confindustria e dalla Banca d’Italia per ricevere il parere ministeriale sulla
possibilità di derogare al principio di consecutività del riposo giornaliero di 11 ore (di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 66/2003), con particolare riferimento all’interruzione del
riposo stesso durante la “reperibilità” del lavoratore.
Confindustria, inoltre, ha chiesto se la problematica presenta profili diversi nel caso in cui l’intervento da parte del lavoratore in reperibilità possa effettuarsi “da remoto” mediante
telelavoro.
Il Ministero ha ricordato che, con un precedente interpello in materia, è stata stabilita la non frazionabilità del godimento del riposo settimanale, mentre lo stesso principio
non può essere applicato alla disciplina del riposo giornaliero. Il Ministero, dunque, ha ricordato che, come disposto dall’art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 66/2003, il principio della
consecutività delle 11 ore di riposo giornaliero può essere derogato dai contratti collettivi, ma solo se le deroghe prevedono periodi equivalenti di riposo compensativo o
comunque una protezione appropriata
Pertanto, quando la contrattazione collettiva di livello nazionale disciplina il regime delle deroghe al riposo giornaliero e introduce periodi equivalenti di riposo compensativo ovvero,
espressamente, ne demanda la regolamentazione ad accordi di secondo livello, il principio della consecutività del riposo può ritenersi validamente derogabile.
Riguardo al telelavoro, dunque, il Ministero ha rilevato che “non sembrano sussistere elementi per discostarsi dalle indicazioni già fornite, anche perché l’intervento del
lavoratore, in quanto avviene “da remoto”, comporta un disagio ulteriormente ridotto”.

Ministero del lavoro, interpello n. 13 del 29 maggio 2008

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