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Datore di lavoro e Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi

By Redazione

D: Quali sono i doveri in tema di responsabilità del datore di lavoro che svolge direttamente il compito di responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi?

R: Se il datore di lavoro svolge direttamente il compito di responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi deve darne preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza e frequentare un corso di formazione in tema di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.
Il datore di lavoro è tenuto a trasmettere all’organo di vigilanza le dichiarazioni attestanti la propria capacità a svolgere tali compirti e l’adempimento degli obblighi di
legge, oltre a una relazione sull’andamento degli infortuni negli ultimi tre anni, nonché l’attestato di avere frequentato il corso di formazione.
Con Nota del 3 marzo 2008, n. 3278 il Ministero del lavoro ha chiarito che il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai
rischi, previa specifica formazione e previo possesso dei requisiti minimi di idoneità, se titolare di aziende artigiane e industriali fino a 30 addetti, di aziende agricole e
zootecniche fino a 10 addetti, di aziende della pesca fino a 200 addetti, di altre aziende fino a 200 addetti (tra cui aziende commerciali).

Il datore di lavoro può anche avvalersi, per rafforzare la propria azione di prevenzione, di persone esterne all’azienda in possesso di adeguate capacità professionali.
Qualora il datore di lavoro abbia scelto un responsabile interno o esterno il datore di lavoro deve comunicare alla DPL – Servizio Ispezione del Lavoro – e all’Azienda Sanitaria Locale (ASL),
territorialmente competenti, il nominativo delle persone designate come responsabili del Servizio e tale comunicazione deve essere corredata da una dichiarazione nella quale si attesti con
riferimento alle persone designate: i compiti svolti in materia di protezione e prevenzione, il periodo nel quale tali compiti sono stati svolti, il curriculum professionale.
Il datore di lavoro fornisce ai servizi di prevenzione e protezione informazioni in merito alla natura dei rischi, all’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure
preventive e protettive; alla descrizione degli impianti e dei processi produttivi, ai dati del registro degli infortuni e delle malattie professionali alle prescrizioni degli organi di
vigilanza.

Il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza.
Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi deve frequentare apposito corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul
luogo di lavoro, promosso anche dalle associazioni dei datori di lavoro e trasmettere all’organo di vigilanza competente per territorio (DPL – Settore Ispezioni del Lavoro e ASL) una
dichiarazione attestante la capacità di svolgimento dei compiti di prevenzione e protezione, una dichiarazione attestante gli adempimenti di cui al comma 1, 2, 3, o 11 (il comma 11
dell’art. 4 della L. 626 e successive modificazioni, stabilisce che le aziende familiari nonché le aziende che occupano fino a 10 addetti sono esonerati dall’elaborare il documento di
valutazione dei rischi e custodirlo in azienda, ma è tenuto ad autocertificare per iscritto l’avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi agli organi competenti (Tale
semplificazione non vale per quelle aziende soggette a particolari fattori di rischi individuati da appositi decreti), una relazione sull’andamento degli infortuni e delle malattie
professionali (dati degli ultimi tre anni del Registro Infortuni) ed una attestazione di frequenza del corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

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