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Corte di Cassazione: sentenza aumento anzianità

By Redazione

D: Cortesemente posso sapere il numero della sentenza della suprema Corte di Cassazione che ha rigettato il ricorso di una dipendente di un Ministero che chiedeva di restare in servizio
oltre il compimento del sessantacinquesimo anno di età per aumentare l’anzianità.

R: In tema di trattenimento in servizio oltre i 65 anni l ‘art. 16, del D.Lgs. n. 503/1992, tutt’ora vigente «16. Prosecuzione del rapporto di lavoro afferma che : «1.
È in facoltà dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici di permanere in servizio, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre
1992, n. 421, per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti (29).»
Tale prosecuzione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici oltre i limiti di età per il collocamento a riposo è stato ribadito anche dall’articolo 1-quater del decreto legge
28 maggio 2004, n. 136 convertito, con modificazioni, nella legge 27 luglio 2004, n. 186
Con la Circolare n. 69 del 24 dicembre 2004, l’INPDAP inoltre ha diramato le prime istruzioni operative per l’applicazione dell’art. 1-quater del DL 28 maggio 2004, n. 136, convertito in legge
27 luglio 2004, n. 186, che prevede per la quasi totalità dei dipendenti pubblici la possibilità di essere trattenuti in servizio fino al compimento del settantesimo anno di
età, senza l’obbligo dell’ente datore di lavoro di versare i contributi.

La Corte Costituzionale ha poi dichiarato la manifesta infondatezza della questione sollevata da ex funzionario del Ministero degli Esteri in relazione al diniego ricevuto in seguito alla
presentazione della richiesta di trattenimento in servizio fino al 70° anno.
Al riguardo per il personale della P.A. i pareri non sempre sono stati uniformi tanto è che l’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. del 30 marzo 2001, n. 165, ha dato la facoltà di
restare in servizio fino al 70* anno d’età, previo accoglimento della richiesta da parte delle amministrazioni.
Tali periodi di lavoro fanno venir meno l’obbligo contributivo e non danno luogo ad alcuna ulteriore forma di incentivo, né sono rilevanti ai fini della misura della pensione.
Sono esclusi dall’esercizio di tale facoltà gli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia, il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare e
ad ordinamento civile, nonché i personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco…»
Con questa ordinanza della Corte Costituzionale, che riguarda solo ed esclusivamente il personale diplomatico conferma quindi l’impossibilità ad «armonizzare»
le molteplici branche dello Stato che tutt’oggi beneficiano di diversa regolamentazione in tema di trattenimento in servizio.

ORDINANZA N. 194
ANNO 2006
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

– Annibale MARINI Presidente
– Franco BILE Giudice
– Giovanni Maria FLICK
– Francesco AMIRANTE
– Ugo DE SIERVO
– Romano VACCARELLA
– Paolo MADDALENA
– Alfio FINOCCHIARO
– Alfonso QUARANTA
– Franco GALLO
– Luigi MAZZELLA
– Sabino CASSESE
– Maria Rita SAULLE
– Giuseppe TESAURO

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA:
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1-quater, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136 (Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni
settori della pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, promosso con ordinanza del 6 luglio 2005 dal Tribunale amministrativo regionale del
Lazio, sul ricorso proposto da R. V. contro il Ministero degli affari esteri ed altro, iscritta al n. 534 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.
45, prima serie speciale, dell’anno 2005.

– Visti gli atti di costituzione di R. V., nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

– udito nell’udienza pubblica del 21 marzo 2006 il Giudice relatore Luigi Mazzella;

– uditi l’avvocato Fabio Merusi per R. V. e l’avvocato dello Stato Ignazio Francesco Caramazza per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso dal Ministro plenipotenziario R. V. per l’annullamento del provvedimento della Direzione generale per il personale del Ministero degli affari
esteri, con il quale era stata dichiarata irricevibile la sua richiesta di trattenimento in servizio sino al settantesimo anno di età, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio,
dopo aver accordato l’invocato provvedimento di sospensione con ordinanza del 6 luglio 2005, ha sollevato, con altra ordinanza di pari data, questione di legittimità costituzionale
dell’art. 1-quater, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136 (Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione), convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, nella parte in cui dispone l’esclusione degli appartenenti alla carriera diplomatica dalla facoltà di ottenere il trattenimento in
servizio fino al compimento del settantesimo anno di età;

– che il TAR del Lazio, premesso che il ricorrente aveva già ottenuto di proseguire il servizio per un biennio oltre il raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età, ai sensi
dell’art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell’articolo 3 della legge 23
ottobre 1992, n. 421), ha rilevato che nelle disposizioni che regolano la carriera dei diplomatici non si rinviene alcuna norma in tema di collocamento a riposo e di età pensionabile in
grado di prevalere sulla disciplina generale dettata dall’art. 1-quater impugnato;

– che, secondo il rimettente, quanto alla rilevanza della questione, l’esclusione, disposta dalla norma impugnata, degli appartenenti alla carriera diplomatica dal beneficio ivi previsto incide
direttamente sul giudizio a quo;

– che, quanto alla non manifesta infondatezza, a giudizio del TAR la norma impugnata contrasta con i principi dettati dall’ art. 3 Cost. sotto un duplice profilo: da una parte, perché
diversifica irragionevolmente la condizione dei diplomatici da quella della generalità dei pubblici dipendenti ammessi al beneficio, dall’altra, perché equipara il trattamento dei
diplomatici a quello riservato a categorie che nulla hanno in comune con essi, come gli appartenenti alle Forze armate, ai Corpi di polizia e a quello dei Vigili del fuoco, in ragione delle
mansioni loro affidate e che richiedono una particolare efficienza psico-fisica che – com’è noto – tende a decrescere con l’avanzare dell’età;

– che, secondo il giudice a quo, un ulteriore aspetto di irragionevolezza della esclusione contestata può trarsi dall’ordinamento settoriale di cui al d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18
(Ordinamento dell’Amministrazione degli affari esteri), in base al quale i funzionari amministrativi che non appartengono alla carriera diplomatica, possono esercitare fino al settantesimo anno
di età funzioni consolari (art. 114) che comportano anche lo svolgimento di funzioni diplomatiche (art. 46);

– che, secondo il rimettente, la norma impugnata confligge altresì con l’art. 97 della Costituzione, in quanto, impedendo alla pubblica amministrazione di trattenere in servizio
funzionari dotati di specifiche capacità professionali, correlate alle esigenze dell’ufficio, non favorisce il buon andamento dell’amministrazione;

– che si è ritualmente costituito il ricorrente il quale, aderendo alle argomentazioni esposte nell’ordinanza di rimessione, ha precisato che l’ordinanza con la quale il Tribunale a quo
gli aveva accordato il provvedimento di sospensione è stata confermata dal Consiglio di Stato con ordinanza del 19 ottobre 2005;

– che è intervenuto, con la rappresentanza dell’Avvocatura generale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri ed ha eccepito l’inammissibilità della questione per
carenza di interesse, in quanto, avendo il TAR rimettente già accordato la tutela invocata, «in tutta la sua potenziale definitività», è venuta
meno la sua potestas judicandi;

– che lo stesso interveniente ha dedotto, in subordine, l’infondatezza della questione, perché la ratio sottesa alla norma impugnata, anche in relazione alla lettera dell’art. 3, comma
1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), è quella di escludere dalla disciplina
comune dettata dall’art. 1, comma 2, del medesimo decreto quelle categorie di funzionari pubblici che, in ragione del loro speciale ordinamento, non sono equiparabili;

– che ciò spiega ulteriormente – secondo l’Avvocatura erariale – il motivo per cui i funzionari amministrativi del Ministero degli affari esteri rientrano nella previsione del citato
art. 1-quater, mentre ne sono esclusi i funzionari della carriera diplomatica la cui attività è disciplinata dall’ordinamento speciale dettato dal d.P.R. n. 18 del 1967 e
successive modificazioni;

– che, in prossimità dell’udienza, l’Avvocatura dello Stato, riferendo circa successivi ricorsi proposti dal V. avverso altrettanti atti consequenziali adottati dal Ministero, ha
sottolineato che il Consiglio di Stato, con ordinanza del 31 gennaio 2006, ha, tra l’altro, affermato che tutte le successive vicende cautelari «non influiscono sulla rilevanza
della questione di legittimità costituzionale come delibata nell’ordinanza di rimessione».
Considerato che il Tribunale amministrativo regionale del Lazio dubita, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell’articolo 1-quater,
comma 1, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136 (Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, nella parte in cui dispone l’esclusione degli appartenenti alla carriera diplomatica dalla facoltà di ottenere il trattenimento in servizio fino al
compimento del settantesimo anno di età;

– che, preliminarmente, deve respingersi l’eccezione di inammissibilità della questione sollevata dall’Avvocatura generale dello Stato avendo questa Corte, anche di recente (ordinanza n.
25 del 2006), ribadito l’avviso – dal quale non vi è ragione di discostarsi – secondo cui la potestas judicandi non può ritenersi esaurita quando la concessione della misura
cautelare, come nella specie, è fondata, quanto al fumus boni juris, sulla non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dovendosi in tal caso la
sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato ritenere di carattere provvisorio e temporaneo fino alla ripresa del giudizio cautelare dopo l’incidente di legittimità
costituzionale (ex plurimis: sentenze n. 444 del 1990, n. 367 del 1991; n. 30 e n. 359 del 1995; n. 183 del 1997, n. 4 del 2000 nonché l’ordinanza n. 24 del 1995);

– che il legislatore, operando una scelta del tutto razionale, ha tenuto ben distinte le categorie di funzionari disciplinate dai rispettivi ordinamenti speciali (come quelle dei diplomatici di
carriera, del personale delle Forze di polizia di Stato, e del personale della carriera prefettizia) da quelle dei pubblici dipendenti il cui rapporto di lavoro trova la sua fonte nella
contrattazione collettiva, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);

– che, non sono equiparabili le marginali funzioni diplomatico-consolari che possono svolgere i funzionari amministrativi del Ministero degli affari esteri con la pienezza di impegni e di
responsabilità richiesta al diplomatico di carriera;

– che, la particolare natura delle funzioni proprie degli appartenenti alla carriera diplomatica e l’esistenza di un ordinamento speciale che tale carriera disciplina, non consentono di
invocare il principio di eguaglianza né quello di buon andamento della P.A. per censurare una delle diversità esistenti tra l’ordinamento speciale dei diplomatici e quello
generale degli altri pubblici dipendenti, con particolare riferimento alla facoltà, riservata solo a questi ultimi, di ottenere il trattamento in servizio sino al compimento del
settantesimo anno di età;

– che, nella specie, dovendo escludersi in radice ogni arbitrarietà della scelta legislativa, la norma impugnata va considerata quale esercizio legittimo della discrezionalità del
legislatore, il che rende manifestamente infondata la questione sollevata in riferimento sia all’art. 3 che all’art. 97 della Costituzione.
Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE:
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1-quater, comma 1, del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136 (Disposizioni urgenti per garantire
la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della
Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 maggio 2006.

Annibale MARINI, Presidente
Luigi MAZZELLA, Redattore
Depositata in Cancelleria l’11 maggio 2006.

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