Contrasto all'utilizzo improprio degli assegni per finalità illecite o criminose

By Redazione

L’articolo 49 del Decreto Legislativo n° 231 del 21 novembre 2007 ha introdotto numerose novità che incidono nella quotidianità di milioni di cittadini in quanto cambiano,
anche in maniera sostanziale, le regole nell’uso di assegni bancari, postali e circolari, libretti di risparmio e titoli al portatore e, non da ultimo, dei contanti.

L’obiettivo di questi cambiamenti è rafforzare l’efficacia dell’azione di contrasto al riciclaggio dei proventi di attività criminose e al finanziamento del terrorismo. E
più in generale garantire una maggiore trasparenza dei flussi di pagamento ostacolando attività illecite e prassi irregolari.

Tra le novità più rilevanti sicuramente quella che, a partire dal 30 aprile 2008, non è più possibile emettere un assegno bancario o postale per un importo pari o
superiore a 5.000 euro senza la clausola «Non trasferibile» e senza aver indicato il nome o la ragione sociale del beneficiario. Stesse regole valgono anche per gli assegni
circolari, i vaglia postali e cambiari.
Del resto, tutti i nuovi libretti che riceveremo dal 30 aprile 2008 saranno già muniti della clausola «Non trasferibile» e potranno essere unicamente presentati in banca per
l’incasso dal beneficiario.
Per ricevere un carnet di assegni senza la clausola, i cosidetti ‘in forma libera’, bisognerà fare una richiesta scritta alla banca e comunque potranno essere utilizzati solamente per
importi inferiori a 5.000 euro. Per cifre pari o superiori, la clausola di non trasferibilità dovrà comunque essere sempre inserita da colui che emette l’assegno.
Se si vuole utilizzare comunque un assegno ‘in forma libera’, si dovrà pagare la somma di 1,50 euro per ciascun assegno a titolo di imposta di bollo che verrà poi versata dalla
banca all’erario.

Attenzione anche a come si effettuano le cosidette girate all’incasso, infatti, ogni girata, pena la sua nullità, dovrà riportare il codice fiscale del soggetto che la effettua.
Nel caso in cui il girante non sia una persona fisica – ma sia ad esempio una società – occorre indicare il codice fiscale di tale soggetto e non quello di colui che esegue l’operazione
(se si tratta di una società, quindi, occorrerà indicare il suo codice fiscale e non quello, ad esempio, del suo direttore o del socio). Quindi, affinché l’assegno possa
essere pagato è necessario assicurarsi che tutte le girate presentino il codice fiscale del relativo girante.

Anche gli assegni emessi all’ordine dell’emittente (compresi quelli che riportano le diciture «a me medesimo», «m.m.», «a me stesso», etc.) possono essere
girati unicamente per l’incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A., in altre parole può incassarli solo l’emittente, senza lapossibilità di girarli ad altri.

L’utilizzo scorretto degli assegni (nel caso ad esempio ci dimenticassimo di apporre la clausola «Non trasferibile» per importi pari o superiori a 5.000 euro) può comportare
delle sanzioni amministrative pecuniarie che possono arrivare sino al 40% dell’importo trasferito.

Altra importante limitazione introdotta riguarda il limite massimo per effettuare trasferimenti in contante che scende da 12.500 a 5.000 euro. Il divieto si riferisce anche al trasferimento di
denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore, tra soggetti diversi, quando il valore dell’operazione, anche se frazionata, è
complessivamente pari o superiore a 5.000 euro.

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