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Certificazioni ipotecarie: tassa ipotecaria e imposta di bollo

By Redazione

Con circolare del 18 gennaio 2008, n. 1, l’Agenzia del Territorio ha risposto al quesito in materia di “certificazioni ipotecarie” posto dalle strutture dipendenti, in ordine alle corrette
modalità di riscossione dei tributi (imposta di bollo e tasse ipotecarie) dovuti in relazione a certificazioni ipotecarie richieste, ma non ritirate dagli interessati.
L’art. 2673 del codice civile stabilisce che il Conservatore dei registri immobiliari deve rilasciare a chiunque ne faccia richiesta copia delle trascrizioni, delle iscrizioni e delle
annotazioni, o il certificato che non ve ne è alcuna e tale rilascio di certificazioni ipotecarie è soggetto all’imposta di bollo ed alle tasse ipotecarie.
Le certificazioni in generale rientrano nella più ampia categoria degli atti amministrativi non negoziali ed hanno lo scopo di attestare i fatti dei quali l’autorità dichiarante
ha immediata conoscenza (nel caso specifico, il contenuto di documenti ufficiali – le formalità ipotecarie – conservati dagli Uffici dell’Agenzia del territorio). In tale ottica il
certificato ipotecario può dirsi esistente allorché sia imputabile all’autorità competente al suo rilascio e sia venuto in essere nella forma prescritta
dall’ordinamento.
L’obbligazione tributaria relativa all’imposta di bollo sorge nel momento della formazione del certificato ad opera del conservatore.
In materia di certificazione ipotecaria, quindi, l’obbligazione tributaria relativa all’imposta di bollo si perfeziona già al momento della formazione del certificato risultando in tal
modo irrilevante, ai fini della attuazione della pretesa fiscale, il ritiro o meno del certificato da parte del richiedente.
Per quanto attiene all’imposta di bollo questa va applicata anche agli “Atti e provvedimenti degli organi dell’amministrazione dello Stato?, nonché quelli degli enti pubblici in
relazione alla tenuta di pubblici registri, rilasciati anche in estratto o in copia dichiarata conforme?”. ( quali appunto l’Agenzia del territorio – in relazione alla tenuta di pubblici
registri.) Per quanto di specifica competenza, devono ritenersi dunque assoggettate all’imposta di bollo, fin dall’origine, anche le certificazioni ipotecarie di cui trattasi, rilasciate dal
conservatore a norma dell’art. 2673 c.c..
Per quanto attiene alle tasse ipotecarie dunque gli importi per i certificati ipotecari sono dovuti anche nel caso di mancato ritiro del certificato”.

Agenzia del Territorio, circolare n. 1 del 18 gennaio 2008

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