Alimenti addizionati, dietetici, integratori: il ministero chiarisce

Alimenti addizionati, dietetici, integratori: il ministero chiarisce

By Redazione

Nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 27 novembre 2009, è pubblicata la Circolare Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 5 novembre 2009 – Linee di demarcazione tra integratori alimentari, prodottidestinati ad una alimentazione particolare e alimenti addizionati di vitamine e minerali – Criteri di composizione e di etichettatura di alcune categorie di prodotti destinati ad una alimentazione particolare.

La necessità di “linee di demarcazione” appare particolarmente opportuna dato che, ormai da tempo, i settori dei “dietetici”., degli integratori e degli alimenti addizionati di vitamine e minerali sono caratterizzati da una certa confusione (all’interno della quale, come è noto, i furbetti navigano…).

Così infatti esordisce la Circolare (il cui testo integrale è riportato nelle note finali):

Alla luce del complesso quadro legislativo delineatosi nel settore alimentare, si ritiene opportuno fornire indicazioni ed elementi utili agli operatori del settore alimentare e agli organi di controllo per una corretta interpretazione delle norme specifiche su:


1) prodotti destinati ad una alimentazione particolare;

2) alimenti addizionati di vitamine e minerali; 3) integratori alimentari, ai fini di un adeguato posizionamento normativo di tali prodotti.

Nonostante l’articolazione normativa cui si e’ pervenuti, si continua a registrare una presentazione impropria di prodotti notificati in relazione allo specifico campo normativo di
appartenenza.

Il testo prosegue soffermandosi dapprima sui Criteri di demarcazione a cui fanno seguito una serie di allegati dedicati a:

# PRODOTTI ADATTATI AD UN INTENSO SFORZO MUSCOLARE, SOPRATTUTTO PER GLI SPORTIVI

# SALI DIETETICI

# PRODOTTI DIETETICI A/IPOPROTEICI PER DIETE IPOPROTEICHE

# PRODOTTI SENZA GLUTINE

Di quest’ultima categoria, in particolare, ci siamo già occupati in precedenti articoli.

Riteniamo quindi utile citare alcuni passaggi della Circolare, utili a puntualizzare la situazione:

…al fine di consentire la disponibilita’ sul mercato di una varieta’ di prodotti alimentari adatti alle esigenze dei soggetti intolleranti al glutine e al livello di sensibilita’ individuale alla sostanza (cfr. sesto considerando del regolamento [(CE) 41/2009 ]), a livello comunitariovengono individuate due categorie di prodotti dietetici:

1) prodotti con un tenore residuo di glutine non superiore a 20 mg/kg, cioè’ 20 ppm, a base di ingredienti privi di glutine all’origine o con uno o piu’ ingredienti depurati di glutine. Tali prodotti vanno definiti «senza glutine»;

2) prodotti con un tenore residuo di glutine non superiore a 100 mg/kg, cioè’ 100 ppm, a base di ingredienti depurati di glutine. Tali prodotti vanno definiti «con contenuto di glutine molto basso». Restano ammessi all’inclusione nel registro nazionale, ai fini dell’erogabilità a carico del Servizio sanitario nazionale, solo i prodotti dietetici «senza glutine» di cui alla prima categoria, considerando l’entita’ del consumo di succedanei di alimenti contenenti glutine in diete di tipo mediterraneo.

Ai sensi del regolamento (CE) 41/2009, … la dizione «senza glutine» e’ ammessa nell’etichettatura, la presentazione e la pubblicita’ di alimenti di uso corrente di
preparazione industriale
con un residuo di glutine non superiore a 20 mg/kg, cioè’ 20 ppm:

– che siano comunque privi di ingredienti derivati da cereali contenenti glutine (ove presenti, peraltro, dovrebbero essere indicati secondo le disposizioni di etichettatura vigenti in materia
di «allergeni» alimentari), e

– quando serva a garantire che dal processo produttivo non derivino apporti inattesi di glutine. Pare opportuno precisare che per alimenti di uso corrente con residuo di glutine
compreso tra 20 e 100 ppm non sono ammessi riferimenti di alcun tipo, diretti o indiretti, al glutine o all’assenza di cereali che lo contengono
.

la dizione «non contiene fonti di glutine» precedentemente ammessa dal Ministero per alimenti di consumo corrente quali salumi e gelati in vaschetta di produzione industriale con un tenore residuo di glutine non superiore a 20 ppm, va sostituita con la dizione «senza glutine», a partire dalle prossime produzioni.

Resta fermo che gli alimenti di uso corrente definiti «senza glutine» devono essere prodotti secondo un piano di autocontrollo specificamente adattato a garantire che il tenore residuo di glutine non superi i 20 ppm.

A tal fine in detto piano va inserito il punto critico relativo al glutine, prevedendone un controllo e una gestione adeguati, con particolare riferimento alle materie prime impiegate, al loro stoccaggio, al processo produttivo, ai piani di sanificazione e pulizia.

Si tratta, indubbiamente, di precisazioni utili.

Manca, tuttavia, un punto, a nostro avviso, importante: quello relativo alle diciture del tipo “Può contenere tracce…” (si veda l’articolo Etichettatura degli allergeni: la valutazione del rischio).

Poiché rimaniamo convinti che tali diciture possano continuare a costituire una comoda scappatoia per i produttori meno coscienziosi (i piani di autocontrollo costano!), sarebbe forse
stato utile che il Ministero se ne fosse occupato in maniera più esplicita (l’accenno agli “apporti inattesi” ci pare un po’ poco…).

Peraltro, l’ultima parola spetterà ai consumatori che, alla luce di queste novità, saranno in grado di valutare ancor meglio l’affidabilità dei prodotti.

Note informative:

La Circolare

Etichettattura dei prodotti senza glutine: il nuovo regolamento

Etichettattura degli allergeni: la valutazione del rischio

Glutine ed etichette, lo stato dell’arte

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Dott. Alfredo Clerici
Tecnologo Alimentare

Newsfood.com

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