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Se manca il consenso, il palpeggio delle ascelle è violenza sessuale

By Redazione

Con sentenza del 29 gennaio 2008, n. 4538, la sezione terza penale della Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che, se non c’è il consenso del soggetto passivo, il palpeggio delle
ascelle è considerato un comportamento per il quale si rischia la condanna per violenza sessuale.
Così la Cassazione ha confermato la condanna a 2 anni e 2 mesi di reclusione (pena sospesa dalla condizionale) nei confronti di un ragioniere che aveva fatto delle avances nei confronti
di una giovane praticante del suo studio accarezzandole i capelli e messo le mani sotto la maglietta toccandole la schiena e arrivando all’incavo delle ascelle, in corrispondenza del
seno.
La Corte di Cassazione ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso del ragioniere condannandolo anche al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di ? 1.000,00 in favore
della Cassa delle Ammende.

Fatto e diritto
Una tirocinante presso uno studio professionale si era trovata a subire atti sessuali indesiderati da parte di un ragioniere che le aveva infilato la mano sotto la maglietta e le aveva
accarezzato le spalle e le ascelle in corrispondenza del seno.
Il processo aveva avuto origine con una querela sporta dalla tirocinante che aveva riferito che, mentre era intenta ad effettuare alcune registrazioni nello studio da ragioniere dell’imputato,
da lei frequentato per la pratica, questi le si era avvicinato chiedendole di sciogliersi i capelli. La stessa, pur ritenendo insolita tale richiesta e pensando che la cosa finisse lì,
aveva dato seguito alla richiesta; ma l’imputato le si era accostato ed aveva iniziato a toccarle i capelli senza che ella avesse il coraggio di reagire perché spaventata.
L’imputato aveva subito dopo infilato la mano nella maglietta ed aveva cominciato ad accarezzarle la schiena spingendo la mano sotto l’ascella sinistra verso il seno.
La tirocinante a quel punto aveva preso coraggio ed aveva respingeto l’imputato che, alla sua domanda se fosse ubriaco, aveva replicato: «Perché, queste cose si fanno solo
da ubriaco?».
Dopo circa mezz’ora si era allontanata dallo studio ed aveva raccontato l’accaduto alla sorella ed al fidanzato e successivamente ai propri genitori.
Il Tribunale condannava l’imputato alla pena, condizionalmente sospesa, di anni due e mesi due di reclusione, oltre pene accessorie e risarcimento del danno nei confronti della costituita parte
civile, quale responsabile, in concorso di circostanze attenuanti generiche e di quella della tenuità del fatto, del delitto di cui all’articolo 609 bis c.p., per avere costretto la
tirocinante a subire atti sessuali consistiti nell’infilare la mano sotto la maglietta e nell’accarezzarle le spalle e le ascelle in corrispondenza del seno.
Anche la Corte d’appello confermava la sentenza del Tribunale ritenendo attendibili le dichiarazioni della parte offesa che erano anche state confermate dalle persone con le quali la
tirocinante si era confidata nell’immediatezza del fatto.
L’imputato, allora, è ricorso in Cassazione denunciando che la Corte aveva fondato l’affermazione di responsabilità sulle sole dichiarazioni della parte lesa, la quale era
inattendibile perché non aveva rifiutato i suoi corteggiamenti e lo aveva provocato.

La decisione della Corte di Cassazione
Per la Cassazione, il ricorso è inammissibile sia per la sua specificità perché ripropone considerazioni (presunte provocazioni e corteggiamento non respinto dalla donna)
puntualmente respinte dalla Corte d’Appello, sia perché il ricorso si risolve in censure in fatto sull’apprezzamento della deposizione della persona offesa, la quale in questa materia
può da sola giustificare l’affermazione di responsabilità, se ritenuta attendibile dal giudice.
Così la Cassazione ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale e confermata dalla Corte d’Appello ribadendo anche che la testimonianza della persona offesa era stata asseverata dai
prossimi congiunti e dal fidanzato.

Suprema Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza n. 4538 del 29 gennaio
2008

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