Saldi invernali: in Lombardia al via da Sabato 5 Gennaio 2008
26 Novembre 2007
Milano, 22 Novembre 2007 – I prossimi saldi invernali inizieranno sabato 5 gennaio 2008, lo ha stabilito la Giunta regionale, su proposta dell’assessore al Commercio, Fiere e Mercati,
Franco Nicoli Cristiani, il provvedimento, che aggiorna la disciplina della materia, punta al riordino complessivo delle disposizioni relative alle date di avvio dei saldi, raccordando i
criteri utilizzati per i saldi invernali con quelli dei saldi della stagione estiva.
Infatti, in analogia con quanto stabilito per i saldi estivi – che iniziano il primo sabato di luglio – i saldi della stagione invernale inizieranno il primo sabato del mese di gennaio: non
più vincolati a una data specifica, che era tradizionalmente il 7 gennaio, ma a una scadenza settimanale.
«I saldi – spiega l’assessore Nicoli Cristiani – rappresentano per i commercianti una occasione importante per concludere con soddisfazione e pieno successo il periodo delle vendite
natalizie, ma soprattutto rappresentano una opportunità per i consumatori lombardi, per i quali gli sconti praticati costituiscono l’occasione per poter acquistare prodotti di
qualità a prezzi migliori«.
I saldi, la durata massima dei quali è di 60 giorni, si configurano come una delle modalità di vendita straordinaria.
Possono essere proposti a saldo prodotti non alimentari di carattere stagionale o articoli, in genere di moda, che, se non venduti in base alla stagionalità, possono essere suscettibili
di notevole deprezzamento.
«Regione Lombardia – ricorda Nicoli Cristiani – ha stabilito alcune regole fondamentali per tutelare gli acquisti dei consumatori e per garantire il corretto svolgimento delle vendite,
lasciando ai Comuni il compito di vigilare sulla loro applicazione«.
La normativa prevede che, durante le vendite in saldo, debbano obbligatoriamente essere esposti sia il prezzo normale di vendita iniziale sia lo sconto o il ribasso espresso in percentuale e
che sia facoltà del venditore indicare anche il prezzo di vendita praticato a seguito dello sconto o ribasso.
E’ previsto inoltre che il commerciante non possa stabilire prezzi diversi rispetto a quelli indicati, con l’obbligo di fornire informazioni veritiere relativamente agli sconti o ai ribassi
praticati, tanto nelle comunicazioni pubblicitarie, quanto nella indicazione dei prezzi nei locali di vendita.
E’ previsto infine che il consumatore possa comunque sempre richiedere la sostituzione del prodotto difettoso o vedersi rimborsare il prezzo pagato.
«Questa modalità di vendita – ha concluso l’assessore al Commercio – è in costante crescita e ci auguriamo possa contribuire a quel rilancio della domanda di cui si avverte
ormai il bisogno per l’intera economia lombarda«. (Ln)