FREE REAL TIME DAILY NEWS

Rogiti Notarili Prezzo: le criticità e le opportunità del nuovo sistema introdotto dalla Legge di Stabilità del 27 dicembre 2013

Rogiti Notarili Prezzo: le criticità e le opportunità del nuovo sistema introdotto dalla Legge di Stabilità del 27 dicembre 2013

By Giuseppe

—-Original Message—–
Date: Wed, 26 Mar 2014 16:23:28
Subject: Rogiti Notarili Prezzo – Consiglio Notarile Milano – Riunione 24 marzo
A s s o e d i l i z i a
Tavolo di lavoro Consiglio Notarile di Milano

Accompagnati dal Presidente, il Consiglieri Dott. Luigi Arborio Mella e avv. Cesare Rosselli hanno partecipato il 24 marzo  nella sala-biblioteca del Consiglio Notarile di Milano al tavolo di lavoro organizzato dal Presidente dell’Ordine dei Notai di Milano, dottor Arrigo Roveda, con l’obiettivo di analizzare le criticità e le opportunità del nuovo sistema introdotto dalla Legge di Stabilità del 27 dicembre 2013 che prevede il deposito del prezzo delle transazioni immobiliari sul conto corrente bancario, a cio’ dedicato dal Notaio rogante.

Infatti, affinché le nuove disposizioni entrino in vigore, è necessario attendere il decreto attuativo, che sarà emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di stabilità (1 gennaio 2014).

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sarà adottato su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sentito il parere del Consiglio nazionale del Notariato, che ha così convocato le Associazioni rappresentative del settore.
Oltre ad Assoedilizia, erano presenti esponenti di Aspesi, Assimpredil, Assilea, Aici, Anaci, Fimaa Milano e Fiaip Milano.

E’ nota la posizione di Assoedilizia:

Secondo la Legge 147/2013 (SO 87 alla GU 302) il notaio o altro pubblico ufficiale e’  tenuto  a  versare  su apposito conto corrente dedicato l’intero prezzo o corrispettivo, ovvero il saldo degli stessi, se determinato in denaro, oltre alle somme  destinate  ad  estinzione delle spese condominiali non  pagate  o  di  altri  oneri  dovuti  in occasione del ricevimento  o  all’autenticazione,  di  contratti  di trasferimento della proprieta’ o di  trasferimento,  costituzione  od estinzione di altro diritto reale su immobili o aziende.

– Eseguita la registrazione e la pubblicita’ dell’atto  ai  sensi della  normativa  vigente,  e  verificata  l’assenza  di   formalita’ pregiudizievoli ulteriori  rispetto  a  quelle  esistenti  alla  data dell’atto  e  da  questo  risultanti,  il  notaio  o  altro  pubblico ufficiale provvede senza indugio a disporre lo svincolo degli importi depositati a titolo di prezzo o corrispettivo.

– Gli  interessi sulle  somme  depositate,  al  netto  delle  spese  di  gestione  del servizio,  sono  finalizzati  a  rifinanziare  i  fondi  di   credito agevolato, riducendo i tassi della provvista dedicata,  destinati  ai finanziamenti alle piccole e medie imprese.

*     *     *

« Si tratta di una normativa del tutto sconcertante.

Le somme di denaro, costituenti corrispettivi a saldo delle compravendite, si trasferiscono nella disponibilita giuridica del notaio ( sia pure con gli ovvi correttivi della impignorabilita’ e non ereditabilita’: ci mancherebbe altro ! ); con l’obbligo, di trasferimento al legittimo avente diritto, sottoposto ad una condizione potestativa dipendente dalla volonta’ stessa del notaio soggetta, beninteso, al termine di legge per la registrazione dei rogiti.

Se il notaio non ottempera ovvero incorre in errore, risponde sul piano obbligatorio.

Nella smania di reperire fondi per le diverse esigenze il legislatore si dimentica delle piu’ elementari norme di garanzia verso i cittadini.

Queste disposizioni infatti non offrono certezza alcuna per i cedenti-venditori.

Senza dire della possibilita’ di malversazioni da parte del notaio, che tuttavia non sono da escludersi, va considerato che il notaio purtroppo  non e’  lo Stato, anche se esercita una funzione pubblica.

Egli e’ pur sempre un professionista persona fisica, soggetta a tutte le manchevolezze ed i limiti della persona fisica.

Consideriamo i casi di impedimento, per morte, incidente, malattia, incapacita’ fisica o mentale, scomparsa.

Eredi e sostituti, tutori-curatori ( sotto il controllo della magistratura )  devono comunque agire per disporre la liberazione delle somme dal conto corrente bancario.

E’ assurdo, comunque, ed inammissibile che la legge sostituisca al debitore contrattuale un terzo, persona fisica, il quale diviene il debitore del cedente per quanto attiene al prezzo pattuito.

*      *      *

Se la finalita’ della normativa e’ quella di garantire il compratore dal rischio di trascrizione di atti successivamente stipulati, e nel contempo quella di procurare un finanziamento di attivita’ ritenute socialmente utili,
lo scopo potrebbe esser meglio raggiunto prevedendo la costituzione di uno speciale conto corrente bancario, intestato al cedente-venditore o sotto la responsabilita’ della banca ( con ogni cautela necessaria: impignorabilita’,non ereditabilita’ etc. ) sul quale versare le somme rappresentanti il corrispettivo della vendita, senza disponibilita’  materiale, da parte del cedente, delle stesse sino a benestare liberatorio del notaio.

Altra via potrebbe essere quella della responsabilizzazione della Banca per quanto attiene al versamento della somma al cedente ( la banca incassa direttamente il prezzo e resta impegnata verso il cedente ): il tutto, beninteso, sempre soggetto al benestare del notaio.

Ovviamente nulla impedisce di vincolare i relativi interessi alla destinazione ritenuta di pubblico interesse.

Foto: Achille Colombo Clerici

VISITA LO SHOP ONLINE DI NEWSFOOD