Richiesta del soddisfacimento di un diritto acquisito in forza della precedente contrattazione
9 Ottobre 2007
D: Può il lavoratore invocare un diritto acquisito in forza della precedente contrattazione?
R: Il lavoratore non può pretendere di aver acquisito un diritto acquisito in forza della precedente contrattazione. Lo ha stabilito con Sentenza del 5 giugno 2007, n. 13092 la Corte di
Cassazione che ha affermato che una cosa è l’indisponibilità, da parte del sindacato, dei diritti soggettivi attribuiti da un determinato CCNL ed altra è la pretesa, da
parte del lavoratore, di mantenere definitivamente acquisito al suo patrimonio un diritto nato da una norma collettiva che ormai non esiste più in quanto decaduta o sostituita da una
successiva contrattazione collettiva.
In altre parole le disposizioni dei CCNL non si integrano infatti nel contenuto dei contratti individuali, e quindi in caso di successione fra contratti collettivi, le precedenti disposizioni
non sono suscettibili di essere conservate secondo il criterio del trattamento più favorevole (che attiene esclusivamente, ai sensi dell’art. 2077 cod. civ., al rapporto tra contratto
collettivo ed individuale), restando la conservazione di quel trattamento affidato all’autonomia contrattuale delle parti collettive stipulanti, che possono prevederla con apposita clausola di
salvaguardia.