Personale itinerante: sufficiente la documentazione attestante la regolarità della costituzione del rapporto di lavoro per evitare sanzioni
4 Febbraio 2008
Per le attività c.d. “itineranti” sarà sufficiente munire il proprio personale di documentazione attestante la regolarità della costituzione del rapporto di lavoro (copia
della comunicazione preventiva di assunzione o della dichiarazione di assunzione con indicazione degli estremi di registrazione sul libro matricola ovvero prospetto di paga) per non incorrere
in sanzioni.
Questo quanto affermato dal Ministero del lavoro con nota del 29 gennaio 2008 a quasi un anno dai primi chiarimenti forniti dallo stesso con lettera circolare del 29 marzo 2007 e con nota del
22 maggio 2007.
Già l’anno passato alcuni autori1 avevano posto il problema della tenuta delle dei libri obbligatori in quelle attività caratterizzate da una continua o temporanea
mobilità da parte dei lavoratori sui territorio, ovvero da attività di carattere «itinerante», in special modo quando la prestazione lavorativa si svolge
presso più luoghi di lavoro nell’ambito della stessa giornata e nelle quali l’impresa non dispone di capacità organizzative o logistiche per assicurare la conservazione della
citata documentazione obbligatoria .
In particolare, si era evidenziato che in mancanza di esoneri normativi espressi, nelle ipotesi predette, ciascun lavoratore avrebbe dovuto sempre detenere con sé una copia dei libri,
dichiarata quale conforme all’originale dal datore o dal professionista abilitato.
Questa interpretazione deriva dalla lettera dell’art. 21 del D.P.R. 1124/1965 che espressamente obbliga il datore alla conservazione di detti documenti nel luogo dove si esegue il lavoro.
Tuttavia, il Ministero del lavoro, viste le difficoltà della tenuta, della registrazione e dell’esibizione dei libri, onere che ricadrebbe comunque sul lavoratore, e visto che
l’introduzione della comunicazione preventiva di assunzione ha di fatto attenuato il “ruolo” dei libri obbligatori nel contrasto del lavoro nero, esonera i lavoratori dall’onere di esibizione
dei libri ritenendo sufficiente, come già detto, che siano muniti di documentazione attestante la regolarità della costituzione del rapporto di lavoro.
Il Ministero ritiene che il rispetto degli obblighi in materia di conservazione dei libri obbligatori possa essere accertato in un momento successivo all’accesso ispettivo, e comunque presso la
sede dell’impresa o dell’unità produttiva.
Naturalmente, qualora il personale impiegato sul luogo di lavoro non sia in possesso della documentazione diversa dai libri obbligatori volta comunque a dimostrare la regolarità della
instaurazione dei rapporti di lavoro, il personale ispettivo provvederà a contestare la violazione della omessa esibizione di cui all’art. 1, comma 1178. L. n. 296/2006 punita con la
sanzione amministrativa da euro 4.000 a euro 12.000.
Per ciò che concerne il libro paga – sezione presenze, viene precisato che per le realtà produttive operanti in più sedi distinte, caratterizzate da stabilità
operativa e da strutture organizzative e logistiche, nel medesimo ambito territoriali o in province diverse, il datore di lavoro ossa tenere sul luogo di lavoro un apposito registro presenze,
regolarmente istituito e vidimato, relativo ai soli lavoratori ivi impegnali.
Infine, per ciò che concerne l’individuazione delle attività itineranti il Ministero afferma che “a titolo esemplificativo – e chiaramente non esaustivo – si può far
riferimento alle attivala edili di modesta entità, ovvero a quei cantieri nei quali vengono effettuati piccoli lavori edili di ristrutturazione, intonacatura e rifinitura e comunque per
le ditte che occupano nel cantiere fino a nove lavoratori escluso il titolare o i soci. alle attività impiantistiche, compresa l’installazione e la manutenzione, ai servizi di pulizia e
facchinaggio al di fuori delle strutture industriali, ai servizi di consegna o di ritiro delle merci presso clienti o fornitori, nonché ai servizi di trasporto di merci o persone, ai
servizi di vigilanza e alte attività artistiche e di spettacolo”.
Attività accomunate dalla circostanza – continua il Ministero – che l’impresa invia il proprio personale ad effettuare le prestazioni lavorative in una pluralità di luoghi, per
periodi più o meno limitati, senza che. normalmente, sul luogo di effettuazione della prestazione vi siano uffici e articolazioni amministrative dell’impresa stessa, ma solo il personale
addetto allo svolgimento delle suddette prestazioni in senso stretto.
1 Messineo, Grasso – “Il lavoro nella giurisprudenza” n. 7/2007 ed. Ipsoa
Ministero del lavoro, lettera circolare prot. 1604 del 29 gennaio 2008