Operai agricoli a tempo indeterminato: anticipazione delle prestazioni temporanee da parte dei datori di lavoro
8 Ottobre 2007
L’Inps, con circolare del 5 ottobre 2007, n. 118, ha dettato le regole che da ottobre 2007 rendono operativa la possibilità, per i datori di lavoro agricolo, di portare a conguaglio, con
le denunce di competenza, gli importi anticipati agli operai agricoli a tempo indeterminato per le prestazioni temporanee (donazione di sangue, donazione di midollo osseo e prestazioni
individuate dai CCNL).
Le prestazioni a sostegno del reddito che devono essere anticipate dal datore di lavoro agli Operai a Tempo Indeterminato (O.T.I.) e che possono essere successivamente portate in compensazione,
sono quelle individuate da specifiche disposizioni di legge o dei CCNL di settore ed identificate come segue.
CCNL DI SETTORE
PRESTAZIONI TEMPORANEE PER LE QUALI E’ PREVISTO L’OBBLIGO DI ANTICIPAZIONE
Operai agricoli e florovivaisti
– Assegno per il nucleo familiare
– Indennità di malattia
– Cassa integrazione
Dipendenti da cooperative e da consorzi agricoli
– Assegno per il nucleo familiare
Addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico agraria
– Assegno per il nucleo familiare
– Indennità di malattia
– Cassa integrazione
Dipendenti dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario
Nessuna prestazione temporanea
Regime fiscale delle prestazioni temporanee anticipate dai datori di lavoro
Tutte le indennità anticipate agli operai agricoli a tempo indeterminato, ad eccezione dell’ANF ( che non è assoggettabile all’imposta sul reddito delle persone fisiche), sono
fiscalmente equiparate ai redditi da lavoro dipendente e devono, pertanto, essere assoggettate dal datore di lavoro agricolo alla relativa tassazione.
Il datore di lavoro, dunque, provvederà a corrispondere al lavoratore la prestazione al netto dell’imposta e in sede di conguaglio esporrà l’importo anticipato al lordo
dell’imposta.
Inps, circolare n. 118 del 5 ottobre 2007
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