Obbligo per i gestori online di inviare i dati di tutti gli account venditore presenti sulla piattaforma digitale – Nuova direttiva DAC7 

Obbligo per i gestori online di inviare i dati di tutti gli account venditore presenti sulla piattaforma digitale – Nuova direttiva DAC7 

By Giuseppe

La nuova direttiva DAC7 prevede l’obbligo per i gestori online di inviare i dati di tutti gli account venditore presenti sulla piattaforma digitale, siano essi privati o partite iva. Un passo avanti alla lotta all’evasione fiscale!

 

 

Interessante articolo di Michela Vernieri Cotugno che riprendiamo
ma doverosamente rimandiamo al testo originale

I nuovi obblighi per chi vende online previsti dal DAC7

Pubblicato il: 28/03/2023Last Updated: 28/03/2023Categorie: Aprire Partita IVA, Novità fiscali e AdempimentiDi

Il 25 marzo è stato pubblicato in Gazzetta il D.Lgs. n. 32/2023 anche noto come DAC7. Si tratta di una nuova normativa europea che mira a combattere l’evasione fiscale legata al commercio online. Di fatto il DAC7 è attiva dal 1° luglio 2021, ma è stata ampliata e modificata con la nuova direttiva pubblicata qualche giorno fa. Vediamo insieme cosa è importante sapere.

Che cosa è il DAC7?

Quando si parla di DAC7 si fa riferimento alla disciplina che ha ad oggetto le procedure di scambio automatico di informazioni da parte dei gestori di piattaforme digitali. Lo scopo della normativa europea è limitare il più possibile l’evasione fiscale. Protagonisti di questa misura sono i gestori di piattaforme digitali che dal 1 gennaio 2023 hanno l’obbligo di raccogliere e verificare le informazioni legate ai venditori presenti sulla propria piattaforma. Le informazioni raccolte sono poi utilizzate per calcolare e verificare il volume di affari generati e favorire l’attività di accertamento fiscale da parte delle Autorità preposte.

Con la nuova direttiva europea, si è fatto un passo in avanti. Per chi guadagna online, infatti, la nuova direttiva DAC7 del 2023 comporta cambiamenti significativi.
Le piattaforme online hanno l’obbligo di raccogliere, ma anche inviare tutti i dati di tutti i venditori. Chi effettua vendite online a consumatori finali anche in altri Paesi dell’Unione Europea, ha l’obbligo di dichiarare e pagare l’IVA nel Paese in cui si trova il consumatore e condividere le informazioni dettagliate sulla relativa attività.

Quali sono i nuovi obblighi del DAC7?

Sono definiti gestori online tenuti al rispetto della nuova DAC7 le piattaforme che stipulano un contratto con dei venditori, al fine di mettere a loro a disposizione una piattaforma raggiungibile dagli utenti finali per vendere i propri prodotti e servizi (per esempio Vinted, Ebay, Amazon, Airbnb, Booking).

I gestori delle suddette piattaforme devono svolgere un’attività di adeguata verifica per distinguere i venditori inclusi nella verifica e quelli esclusi.

NOTA BENE: trattandosi di un obbligo, nel contratto tra la piattaforma e il venditore deve essere presente una clausola unilaterale per cui se le informazioni richieste non sono rese, il profilo account del venditore sarà chiuso con divieto di nuova iscrizione futura.

Venditori esclusi e inclusi

I gestori delle piattaforme non sono obbligati a richiedere e condividere i dati degli account venditore che hanno avuto meno di 30 transazioni e per le quali i corrispettivi versati non superano i 2.000 euro.

Vige, invece, l’obbligo di richiesta e invio delle informazioni, per gli account venditore che superano le 30 transazioni mediante la piattaforma e i 2.000 euro di ricavi.

Quali sono i dati da comunicare? …( Leggi tutto, clicca qui)

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