Nuove norme per le vittime del terrorismo
25 Ottobre 2007
L’Inps, con circolare n. 122 del 24 ottobre 2007, ha fornito precisazioni in merito alla legge 3 agosto 2004, n. 206 (recante nuove norme in materia di vittime del terrorismo o di stragi di
tale matrice) e alla direttiva del presidente del consiglio del 27 luglio 2007.
La direttiva, infatti, ha fornito la corretta interpretazione di alcuni punti della legge che avevano suscitato perplessità nelle amministrazioni e l’Istituto le ha integrate con le
novità introdotte dall’Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro, con nota del 23 ottobre 2007, prot. n.110448/6/450-1/738/13.
Destinatari
I benefici pensionistici in oggetto interessano:
– tutti i lavoratori (dipendenti ed autonomi, indipendentemente dal regime assicurativo cui sono iscritti) che risultano vittime di eventi terroristici verificatisi sul territorio italiano a
partire dal 1° gennaio 1961 o all’estero, a partire dal 1° gennaio 2003;
– i cittadini stranieri (Ue o extracomunitari) che sono rimasti coinvolti in eventi terroristici o di uguale natura avvenuti sul territorio italiano che siano in possesso di una posizione
assicurativa in Italia;
– le vittime della strage di Ustica, le vittime dei delitti della cosiddetta “banda della Uno bianca” e i loro superstiti: per essi i benefici decorrono dal 1 gennaio 2007;
– i familiari superstiti delle vittime degli eventi terroristici.
I benefici, inoltre, devono essere attribuiti ai soggetti già pensionati, la cui pensione deve essere ricostituita in accordo con le nuove disposizioni.
Rideterminazione della retribuzione pensionabile
Coloro che subiscono un’invalidità permanente, il coniuge superstite e gli orfani beneficiano dell’incremento sulle pensioni dirette previsto dall’articolo 2 della legge n. 336 del
1970.
L’Inps, tuttavia, ha rivisto le disposizioni del suddetto articolo, stabilendo che la retribuzione pensionabile dei beneficiari deve essere incrementata della percentuale corrispondente ai tre
aumenti periodici di stipendio calcolata al momento della cessazione dal servizio.
Invece, per chi sceglie il riconoscimento della qualifica superiore, la retribuzione pensionabile dovrà essere aumentata della percentuale di incremento tra la retribuzione della
qualifica superiore e la retribuzione della qualifica ricoperta dal lavoratore sempre al momento del pensionamento.
Aumento figurativo dei 10 anni di anzianità contributiva
La Finanziaria stabilisce che l’aumento figurativo non debba più essere subordinato al grado di invalidità riportata. Infatti, beneficia di un aumento figurativo di 10 anni di
anzianità contributiva utile ai fini del diritto e della misura della pensione chi ha subito un’invalidità permanente della capacità lavorativa di qualunque entità e
grado, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, nonché il coniuge (anche se divorziato dopo l’evento) ed i figli (anche maggiorenni) e, in mancanza, i
genitori.
La direttiva del presidente del consiglio, inoltre, ha chiarito alcuni aspetti inerenti alle modalità di riconoscimento della maggiorazione ai familiari delle vittime, stabilendo che non
è rilevante se essi stiano svolgendo o meno un’attività lavorativa, poiché “il beneficio potrà essere applicato, se e nel momento in cui i destinatari saranno
titolari di una posizione contributiva obbligatoria”. Se, invece, gli aventi diritto sono già in pensione, “dovrà essere effettuata la rideterminazione del trattamento di
quiescenza in godimento” nei loro confronti.
L’Inps ha stabilito che la maggiorazione deve essere comunque riconosciuta entro l’anzianità contributiva massima valutabile nel Fondo nel quale è liquidata la prestazione e che,
per le pensioni calcolate in forma retributiva o mista, l’aumento figurativo incrementa l’anzianità contributiva relativa alla quota di pensione con la retribuzione pensionabile
più elevata.
Invalidi permanenti con percentuale pari o superiore all’80%
A coloro che hanno riportato un’invalidità pari o superiore all’80% viene riconosciuto il diritto immediato ad una pensione diretta, che viene erogata dopo la presentazione della domanda
da parte dell’interessato e decorre dal mese successivo all’evento terroristico subito.
La pensione ai superstiti, invece, viene posta in pagamento con un importo pari alla pensione diretta senza applicazione delle quote di reversibilità e anche in presenza di più
contitolari non può essere superato l’importo totale della pensione diretta.
Soggetti con un’invalidità permanente non inferiore al 25%
Il trattamento pensionistico annuo cui ha diritto l’interessato è pari esattamente all’ultima retribuzione pensionabile annua percepita, incrementata ai sensi dell’articolo 2 della legge
n. 336 del 1970 per:
– chi ha riportato un’invalidità pari o superiore al 25% della propria capacità lavorativa;
– chi ha proseguito l’attività lavorativa e ha raggiunto l’anzianità contributiva massima riconoscibile in ciascun ordinamento.
Inps, circolare n. 122 del 24 ottobre 2007
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