Multiproprietà: il contratto di finanziamento è nullo perchè non descrive analiticamente il bene che finanzia
2 Maggio 2008
Firenze – Si aggiungono pronunce favorevoli in materia di acquisto di multiproprietà (un fenomeno che interessa un gran numero di cittadini) e finanziamenti collegati (1),
stavolta a pronunciarsi in favore del consumatore e’ il Tribunale di Bergamo, sezione distaccata di Treviglio, grazie agli avvocati Claudia Moretti (legale Aduc) e Corrado Scamuzzi.
Si tratta di una pronuncia molto importante. Per la prima volta si afferma chiaramente la nullità originaria propria (e non derivata dalla nullità o dal dolo del contratto
principale) del contratto di finanziamento con il quale sono acquistate negli ultimi anni molte multiproprietà, anche quelle vendute con il raggiro sul diritto di recesso, nonché
quelle vendute con il messaggio telefonico ingannatore «hai vinto un viaggio».
La legge, cioè, richiede che chi finanzia un prodotto si premuri di accertare e verificare cosa sta finanziando, nonché di scriverlo analiticamente sul contratto, pena
nullità. Tale previsione normativa avrebbe forse come scopo, proprio quello di evitare ciò che invece capita ai consumatori da anni in materia di multiproprietà.
L’ordinanza del 13 aprile 2008, in via incidentale non definitiva e infraprocessuale, e’ stata emessa in una causa r.g. 12336/07. Rigettando una richiesta della Neos Finance di provvisoria
esecuzione di un decreto ingiuntivo concesso in suo favore e poi opposto dagli attori (gli acquirenti della multiproprietà) il Tribunale ha cosi’ motivato: »…rilevato che, alla
luce della deliberazione sommaria propria di questa decisione, appare fondata l’eccezione di nullità del contratto di credito al consumo sollevata dalla parte opponente ai sensi
dell’art.124, comma 3, T.u.l. b., dal momento che il contratto in questione non sembra rispettare il requisito della descrizione analitica dei beni il cui acquisto viene finanziato, mancando
l’indicazione sia del periodo di tempo durante il quale la multiproprietà e’ utilizzabile, sia il luogo di ubicazione della stessa…».
Qui la rubrica del portale Internet dell’Aduc «Osservatorio legale», con un piu’ ampio approfondimento sulla sentenza:
(1) Alcuni precedenti:
https://www.aduc.it/dyn/ricerca/?ricerca=finemiro&tipo=comu




