Mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza del dipendente pubblico
18 Ottobre 2007
D: Quando spetta il riconoscimento alla qualifica superiore del dipendente pubblico che di fatto ha svolto mansioni superiori? ed ovviamente la relativa retribuzione?
R: Il diritto del dipendente pubblico alle differenze retributive per svolgimento di mansioni superiori viene riconosciuto a decorrere dall’entrata in vigore del D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387.
Anche il pubblico dipendente, al pari del lavoratore privato, che abbia svolto mansioni superiori, ha dunque diritto alla corrispondente retribuzione; a tal fine, le mansioni superiori devono
essere svolte in modo pieno ed effettivo, prescindendo dalla legittimità o meno dell’atto di assegnazione. L’art. 56 del D.Lgs. n. 29/1993, e successive modificazioni, ha recepito la
regola del settore privato della effettività delle mansioni, contenuta nell’art. 2103 c.c.; quest’ultima disposizione recita: «… Nel caso di assegnazione a mansioni
superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta … Ogni patto contrario è nullo». Del resto anche la Costituzione in particolare
all’art. 36 che stabilisce: «Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad
assicurare a sé e alla sua famiglia una esistenza libera e dignitosa» (principio di proporzionalità della retribuzione). Pertanto anche la disciplina del pubblico
impiego si è avvicinata alla legislazione del settore privato e anche nel principio di effettività delle mansioni (v. art. 2103 c.c.).