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L'Iva non si applica alle prestazioni dell'associato in partecipazione

By Redazione

L’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 4 del 22 gennaio 2008, ha reso noto che l’Iva non si applica alle prestazioni d’opera rese dall’associato in partecipazione che non esercita per
professione abituale altre attività di lavoro autonomo.
L’Agenzia, in particolare, ha ritenuto necessario fornire alcuni chiarimenti in merito al fatto che il compenso derivante dal contratto di associazione in partecipazione con apporto di solo
lavoro debba essere o meno assoggettato ad Iva relativamente alle prestazioni effettuate prima del 23 febbraio 2003.
In tale data, infatti, è entrato in vigore il decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282 che ha disciplinato la materia e l’Agenzia, in vari documenti di prassi, aveva stabilito che le
prestazioni d’opera rese dall’associato in partecipazione fossero rilevanti ai fini IVA se effettuate a titolo oneroso, con carattere di abitualità e non in via meramente
occasionale.
Tenendo conto delle varie interpretazioni della normativa e delle modifiche intervenute sulla materia, invece, l’amministrazione finanziaria ha ora ritenuto opportuno adeguare le proprie
disposizioni, affermando che l’irrilevanza ai fini Iva si deve intendere estesa retroattivamente e che, quindi, comprende le remunerazioni relative alle prestazioni d’opera anteriori al 23
febbraio 2003, salvo che non siano rese da soggetto esercente altra attività di lavoro autonomo.

Agenzia delle Entrate, circolare n. 4 del 22 gennaio 2008

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