Licenziamento per giusta causa: il datore ha l'obbligo di sentire le giustificazioni
29 Ottobre 2007
Il diritto di difesa deve sempre essere assicurato. Così si è espressa, con la sentenza del 9 ottobre 2007, n. 21066 la Sezione lavoro della Suprema Corte di Cassazione che ha
stabilito che, anche nel caso di licenziamento per giusta causa, il datore ha l’obbligo di effettuare la preliminare contestazione dell’addebito e la successiva audizione delle giustificazioni
del lavoratore, che le abbia presentate entro i previsti 5 giorni dalla contestazione. Il giudice di merito, poi, avrà il compito di giudicare se tale domanda di presentazione delle
proprie giustificazioni sia stata inoltrata per fini dilatori o per giudicare se le giustificazioni scritte erano davvero utili ad ulteriori necessari chiarimenti.
Con tale sentenza, in pratica, la Cassazione ha ribadito quanto in precedenza aveva già statuito (Cass. 6 luglio 1999 n. 7006), ribadendo, nel rispondere alla contestazione, il
lavoratore può chiedere di essere sentito personalmente e tale richiesta vincola il datore (Cass. 6 luglio 1999 n. 7006).
Fatto e diritto
Una società di navigazione aveva impugnato la sentenza con cui il Tribunale l’aveva condannata a reintegrare nel suo posto di lavoro un lavoratore marittimo addetto alla cassa e accusato
della mancata emissione di scontrini fiscale e del corrispondente ammanco di denaro ed a pagargli la retribuzione dal licenziamento alla reintegrazione.
La Corte d’Appello aveva poi condannato i lavoratori al risarcimento escludendo dal pagamento della retribuzione alcuni periodi.
Nel caso in esame, il lavoratore inoltrò la domanda di presentare personalmente le proprie giustificazioni.
La giurisprudenza di legittimità afferma che in tale ipotesi il giudice del merito ha il compito di accertare se l’istanza sia stata proposta a fini dilatori e se vi sia stata violazione
del diritto di difesa in quanto il lavoratore non abbia avuto modo di esprimere le proprie ragioni.
La decisione della Corte di Cassazione
La Legge 20 maggio 1970 n. 300, quella sul lavoro nautico e l’art. 13 del CCNL prevedevano la necessaria la preliminare contestazione dell’addebito e l’audizione del lavoratore. Per la Corte di
Cassazione, che ha teso a rimarcare questi basilari diritti del lavoratore, questa necessità non può escludersi nel licenziamento per giusta causa, anche se poi il giudice ha il
compito di valutare se il lavoratore abbia avuto la possibilità di esercitare adeguatamente il suo diritto come normativamente previsto, ed in particolare di valutare la sussistenza,
dopo la presentazione di giustificazione scritta, della necessità di un’audizione.
Nel caso di specie per la Cassazione non vi erano esigenze di difesa, e la richiesta era generica ed immotivata, nonché in contrasto con la pregressa confessione e con la pregressa
giustificazione, che era completa ed esaustiva; né si prospettava qualche ulteriore specificazione; e pertanto le ulteriori giustificazioni apparivano superflue ed inidonee a
procrastinare il recesso, né in giudizio erano state prospettate esigenze di difesa.
Suprema Corte di Cassazione Sezione lavoro, sentenza del 9 ottobre 2007, n. 21066
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