Liceità dell'appalto per servizi infermieristici

By Redazione

Il Ministero del Lavoro, con nota prot. 15749 del 27 novembre 2007, ha risposto all’istanza di interpello avanzata dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Modena in merito alla
legittimità del conferimento di un appalto per “servizi infermieristici” o “assistenza infermieristica” avente le seguenti caratteristiche:
– l’attività prestata dall’appaltatore consiste nel fornire tutto il personale infermieristico occorrente al regolare funzionamento delle strutture del committente, tenuto conto che i
parametri regionali impongono la presenza di un certo numero di infermieri in rapporto ai posti letto;
– l’oggetto del contratto è sostanzialmente riconducibile allo svolgimento delle ordinarie mansioni del personale infermieristico che, altrimenti, il committente avrebbe dovuto assumere
per rispettare i suddetti parametri normativi;
– il reale oggetto del contratto è rilevato anche dalla clausola relativa al corrispettivo, pattuito semplicemente in relazione al numero dei lavoratori inviati e delle ore di lavoro
prestate all’interno della struttura;
– il cui restante personale amministrativo, sanitario ed ausiliario è invece assunto alle dirette dipendenze del committente, cosicché il ciclo produttivo del committente è
svolto commistione dai propri dipendenti e da quelli dell’appaltatore, seppure distinti per mansioni;
– l’appaltatore gestisce con un effettivo margine di autonomia soltanto la semplice predisposizione dei turni di lavoro del personale fornito alla struttura, così come farebbe un
direttore del personale nei confronti del personale direttamente dipendente dal committente;
– l’appaltatore fornisce anche un coordinatore del personale infermieristico, che risulta effettivamente presente nella struttura e cura effettivamente i rapporti con il medico che prescrive le
terapie, riportate nella cartella clinica, ed eseguite da parte degli altri infermieri professionali impiegati dall’appaltatore.
La DPL, in particolare, chiedeva se, nella fattispecie, “in relazione alle esigenze dell’opera o del servizio dedotti in contratto”, l’organizzazione dei mezzi potesse anche risultare
esclusivamente dall’esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto (art. 29 D.L.vo n. 276/2003).
Il Ministero, nel rispondere all’interpello, ha rilevato alcuni elementi sintomatici della non genuinità dell’appalto:
– l’appaltatore non assume su di sé il rischio d’impresa, poiché non si è esposto all’eventuale andamento negativo dell’attività;
– il compenso pattuito con il committente è commisurato meccanicamente al tempo impiegato dai lavoratori per l’esecuzione del lavoro. Inoltre le prestazioni lavorative rientrano nelle
mansioni tipiche dei dipendenti del committente, non hanno carattere contingente e non prevedono una conclusione in un tempo determinato;
– l’appaltatore non ha un’autonoma organizzazione funzionale e gestionale, poiché essa non consiste solo nella predisposizione dei turni di lavoro o nella gestione amministrativa delle
retribuzioni.
Secondo la Cassazione, infatti, l’autonomia imprenditoriale “può essere ravvisata essenzialmente nella predisposizione della sola organizzazione del lavoro solo in alcune ipotesi
eccezionali”, poiché “la regola generale richiede che “l’attività appaltata sua supportata da mezzi e capitali propri dell’appaltatore”.
La Corte, inoltre, ha precisato che, in riferimento agli appalti interni (caratterizzati dall’affidamento ad un appaltatore di attività strettamente attinenti al complessivo ciclo
produttivo del committente) che il fenomeno dell’interposizione illecita di manodopera sussiste “tutte le volte in cui l’appaltatore/datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa
del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della
prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo”.
Il Ministero, inoltre, ha ricordato che sussiste la fornitura illecita di prestazioni lavorative anche quando l’appaltatore è provvisto di una propria effettiva ed autonoma
organizzazione imprenditoriale, ma di fatto si limita a prestare solo manodopera senza assumersi rischio economico nell’esecuzione dei lavori appaltati.

Ministero del lavoro, nota prot. 15749 del 27 novembre 2007
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