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L'esenzione delle prestazioni didattiche a fini IVA

By Redazione

Il Ministero della Pubblica Istruzione, con la circolare prot. 602 del 18 gennaio 2008, ha fornito informazioni circa l’esenzione delle prestazioni didattiche dall’IVA.
Il Ministero, in particolare, ha rilevato la complessità del problema sorto in relazione alla impossibilità per l’Amministrazione scolastica di emettere i provvedimenti di
«presa d’atto» relativamente alle scuole esclusivamente private (come stabilito dall’art. 1 bis, comma 7, della legge 3 febbraio 2006, n. 27).
L’articolo 10, n. 20, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, tuttavia, permette di esentare le prestazioni didattiche dall’Iva solo alle scuole «riconosciute» dalle
pubbliche amministrazioni ed il Ministero, dopo aver ricevuto il parere positivo dell’Agenzia delle Entrate, ha fornito precisazioni sugli adempimenti gli uffici periferici della Pubblica
Istruzione possono svolgere per consentire un “riposizionamento” dell’azione dell’Amministrazione statale in materia di esenzione dall’IVA delle prestazioni didattiche in conseguenza del venir
meno di ogni possibilità di riconoscimenti formali.
Il Ministero, dunque, partendo dalla considerazione che l’esenzione dall’IVA non costituisce un beneficio cui si accede presentando un’istanza, ma viene applicata quando ricorrano i presupposti
previsti dalla norma fiscale, ha precisato che, dietro richiesta dell’Amministrazione Finanziaria, rilascerà pareri tecnici relativi all’ascrivibilità dell’attività svolta
dai soggetti di volta in volta interessati ad una delle categorie concettuali indicate nell’articolo 10, n. 20, del D.P.R. 633/1972.

Ministero della Pubblica Istruzione, circolare prot. 602 del 18 gennaio 2008

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