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Legge 222/2007: esenzione degli adempimenti nei confronti dell'Enpals

By Redazione

L’Enpals, con circolare n. 2 del 30 gennaio 2008, ha illustrato l’esenzione degli adempimenti nei confronti dell’Ente per la parte della retribuzione annua lorda che non supera l’importo di
5.000 euro, percepita per le esibizioni musicali dal vivo in spettacoli o in manifestazioni di intrattenimento o in celebrazioni di tradizioni popolari e folkloristiche, eseguite da giovani
fino a diciotto anni, da studenti fino a venticinque anni, da pensionati di età superiore a sessantacinque anni e da coloro che svolgono una attività lavorativa per la quale siano
già tenuti al versamento dei contributi ai fini della previdenza obbligatoria ad una gestione diversa da quella per i lavoratori dello spettacolo.
La materia, infatti, era stata definita dalla Finanziaria 2007 ed è stata modificata con la pubblicazione in G.U. della Legge n. 222/2007 e l’Enpals ne ha identificato i destinatari, il
campo di applicazione e le caratteristiche.
Il regime di esenzione interessa:
– i giovani fino a diciotto anni;
– gli studenti di scuola media superiore o iscritti ai corsi di laurea triennale e quinquennale dell’ordinamento scolastico e universitario nazionale o gli iscritti in istituti stranieri che
rilasciano titoli equipollenti a quelli rilasciati dagli istituti italiani fino al venticinquesimo anno di età;
– i pensionati di età superiore a sessantacinque anni;
– coloro che svolgono una attività lavorativa per la quale sono già tenuti al versamento dei contributi ai fini della previdenza obbligatoria ad una gestione diversa da quella per
i lavoratori dello spettacolo.
Tali tipologie di soggetti, inoltre, devono rispondere ad un duplice requisito:
– devono effettuare esibizioni musicali dal vivo in spettacoli, in manifestazioni di intrattenimento e nell’ambito di celebrazioni di tradizioni popolari e folkloristiche;
– la retribuzione lorda annua non deve superare il limite di 5 mila euro. Se, al contrario, la retribuzione lorda annua è maggiore di tale importo, l’esenzione non verrà applicata
alla parte di retribuzione eccedente tale quota.
L’Enpals, infine, ha precisato che l’esenzione dagli adempimenti contributivi ed informativi comporta alcune implicazioni:
– viene meno l’obbligo dell’iscrizione all’ENPALS;
– viene meno l’obbligo del versamento della contribuzione previdenziale;
– non vige l’obbligo del possesso del certificato di agibilità;
– non sussiste l’obbligo di presentare all’ENPALS la denuncia dei lavoratori occupati e le relative variazioni;
– non si applicano le disposizioni riguardanti il rilascio del certificato di agibilità.

Enpals, circolare n. 2 del 30 gennaio 2008

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