La nuova trasmissione del 730-4
25 Gennaio 2008
L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento prot. 11203 del 23 gennaio 2008, ha reso note le procedure da seguire per la trasmissione del risultato contabile derivante dal modello 730 in base a
quanto disposto dall’articolo 16, comma 1, 2 e comma 4 bis del decreto 31 maggio 1999, n. 164, come modificato dal DM 7 maggio 2007, n. 63.
Il provvedimento, in particolare, prevede che i Caf-dipendenti debbano comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate il risultato finale delle dichiarazioni 730 entro il 25 giugno di
ciascun anno e quello delle dichiarazioni 730 integrative entro il successivo 10 novembre.
Inoltre i Caf devono inviare il risultato contabile della dichiarazione (modello 730-4) nello stesso file contenente i dati della dichiarazione modello 730.
Entro i 5 giorni successivi all’invio, l’Agenzia invia al Caf l’attestazione di ricezione e, entro 10 giorni, mette a disposizione dei sostituti d’imposta i risultati contabili delle
dichiarazioni 730.
L’Amministrazione finanziaria, infine, entro 15 giorni dalla ricezione del 730-4, conferma al CAF la disponibilità dei dati comunicati ai sostituti.
L’Agenzia, comunque, ha precisato che le nuove modalità verranno attuate in modo graduale e che, per il 2008, sono interessati solo i d’imposta che, al 31 dicembre 2007, avevano
domicilio fiscale nelle seguenti province: Agrigento, Ascoli Piceno, Biella, Cosenza, Isernia, L’Aquila, Lecco, Livorno, Matera, Pordenone, Reggio Emilia, Rieti, Salerno, Sassari, Savona,
Taranto, Terni e Verona.
Agenzia delle Entrate, provvedimento prot. 11203 del 23 gennaio 2008