Indennità ordinaria di disoccupazione non agricola
5 Febbraio 2008
L’Inps, con circolare n. 15 del 4 febbraio 2008, ha fornito chiarimenti in merito all’art. 1, commi 25 e 26, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 che ha modificato gli importi
dell’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali e ridotti e che ha allungato la durata dell’indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti
normali.
Il comma 25, in particolare, ha portato a 8 mesi il periodo massimo indennizzabile per i trattamenti di disoccupazione ordinaria con requisiti normali relativo a lavoratori aventi meno di 50
anni, mentre il periodo massimo è salito a 12 mesi per coloro che hanno più di 50 anni.
A partire dai trattamenti in pagamento al 1 gennaio 2008, inoltre, la percentuale di commisurazione alla retribuzione della suddetta indennità è portata al 60% per i primi sei
mesi, al 50% per i due mesi seguenti ed al 40% per i medi restanti.
L’Inps, dunque, ha chiarito che l’assicurato avente meno di 50 anni ha diritto a un massimo di 8 mesi, di cui i primi 6 mesi al 60% della retribuzione e i successivi due al 50%, mentre
l’assicurato con un’età pari o superiore a 50 anni ha diritto a un massimo di 12 mesi, di cui i primi 6 mesi al 60%, i successivi 2 al 50% e gli ulteriori 4 al 40%.
La percentuale di commisurazione alla retribuzione, inoltre, è stata modificata anche per l’indennità ordinaria con requisiti ridotti: il comma 26 della suddetta legge, infatti,
prevede che, per i trattamenti in pagamento dal 1 gennaio 2008, la percentuale sia pari al 35% per i primi 120 giorni e al 40% per i successivi giorni, fino a un massimo di 180 giornate (e
comunque non superiore alla differenza tra il numero 360, diminuito delle giornate di trattamento di disoccupazione eventualmente goduto, e quello delle giornate di lavoro prestate).
In merito all’indennità di disoccupazione ordinaria con i requisiti ridotti e normali spettante ai lavoratori sospesi, l’Inps ha reso noto che entro il 31 marzo 2008 dovrà essere
emanato un decreto del Ministero del Lavoro e del Ministero dell’Economia che l’indennizzabilità delle ulteriori giornate di sospensione individuate mediante intese stipulate in sede
istituzionale territoriale tra le parti sociali.
Inps, circolare n. 15 del 4 febbraio 2008