Il regime fiscale e previdenziale delle trasferte
11 Ottobre 2007
L’art. 51 del Tuir si occupa del reddito di lavoro dipendente stabilendo al comma 1, in ossequio al principio fiscale dell’omnicomprensività dei redditi di lavoro dipendente, che lo
stesso “è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di
lavoro?..”.
Lo stesso articolo in materia di trasferte e in deroga al predetto principio disciplina :
a) il regime fiscale del trasfertista al comma 6;
b) il regime fiscale per le trasferte al comma 5.
Però, al fine di stabilire se le indennità e/o i rimborsi spese corrisposti al lavoratore, a fronte dell’effettuazione delle trasferte, rientrino o meno nella base imponibile
fiscale/previdenziale occorre delineare le diverse discipline delle trasferte, effettuate fuori dal comune oppure effettuate all’interno dell’ambito del territorio comunale ove ha sede
l’azienda presso la quale il lavoratore è stato assunto, contemplate dallo stesso comma 5.
Trasferte fuori dal territorio comunale e natura dell’indennità
Innanzitutto bisogna osservare che l’indennità di trasferta ha natura risarcitoria, e non natura retributiva, in quanto è corrisposta per il disagio derivante dalla prestazione di
lavoro eseguita fuori dalla sede abituale ed è finalizzata a coprire alcune spese a cui il lavoratore va incontro. Solo nel caso in cui l’indennità di trasferta sia corrisposta
oltre i limiti stabiliti dall’art. 51 co. 5 del Tuir (? 46,48 in Italia e ? 77,47 all’estero) la stessa assumerà natura retributiva e solo per la parte eccedente tali limiti.
Per i rimborsi delle trasferte fuori dal territorio comunale è possibile distinguere tra tre metodi l’uno alternativo all’altro :
1. indennità forfetaria;
2. rimborso misto;
3. rimborso analitico.
Indennità forfetaria
Le indennità di trasferta sono escluse dell’imponibile Irpef fino all’importo di ? 46,48 al giorno, elevate a ? 77,47 per le trasferte all’estero a nulla rilevando che la durata della
trasferta sia superiore o inferiore alle 24 ore, o più in generale che la trasferta non comporti un pernottamento fuori sede. A queste indennità si aggiunge la possibilità
di corrispondere i rimborsi analitici per spese di viaggio e di trasporto che non concorrono a formare reddito purché debitamente comprovate.
Rimborso misto
Nel caso si sia in presenza di rimborso misto (indennità di trasferta più rimborso di alcune spese) le franchigie di ? 46,48 e ? 77,47 sono ridotti :
– di 1/3 nel caso in cui vengano rimborsate o siano fornite gratuitamente le spese di vitto o le spese di alloggio;
– di 2/3 nel caso in cui vengano rimborsate o siano fornite gratuitamente sia le spese di vitto che le spese di alloggio.
Anche in questo caso i rimborsi analitici delle spese di viaggio di trasporto non concorrono alla formazione della base imponibile se debitamente documentati.
Rimborso analitico
Il rimborso analitico delle spese di vitto e alloggio, quello delle spese di viaggio, anche sotto forma di indennità chilometrica, e di trasporto non concorre a formare reddito. I
rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all’importo massimo giornaliero ? 15,49,
elevate a ? 25,82 euro per le trasferte all’estero.
Ogni altro eventuale rimborso spese corrisposto al di fuori dei limiti predetti è assoggettato interamente a tassazione.
Trasferte nell’ambito del territorio comunale e concetto di territorio comunale
Le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell’ambito del territorio comunale concorrono a formare il reddito. Al contrario, rimborsi di spese di trasporto comprovate da
documenti provenienti dal vettore (biglietti dell’autobus, ricevuta del taxi ecc.) non concorrono a formare reddito. Al riguardo, si ritiene sia necessario che dalla documentazione interna
risulti in quale giorno l’attività del dipendente è stata svolta all’esterno della sede di lavoro.
Ma cosa intende il legislatore per “ambito comunale”? Il Ministero delle Finanze prima con circolare n. 1/RT del 15 dicembre 1973 e successivamente con circolare n. 13 /RT del 20 novembre 1974
affermava l’imponibilità delle indennità corrisposte a lavoratori dipendenti a fronte di attività lavorative svolte nell’ambito del comune in cui si trova la sede di
lavoro. Successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 314/97, la C.M. n. 326/E del 23 dicembre 1997, commentò dettagliatamente i componenti che concorrevano o meno alla formazione
del reddito di lavoro dipendente stabilendo che in materia di trasferte nell’ambito del territorio comunale “non assume alcuna rilevanza l’ampiezza del comune in cui il dipendente ha la sede di
lavoro, neppure nell’ipotesi in cui esista una legge che preveda la corresponsione di una indennità per coloro che si recano in missione fuori dalla sede di servizio in località
distanti almeno 10 chilometri”.
Conclusioni e precisazioni
Dunque, quando si parla di ambito territoriale comunale deve intendersi l’ambito comunale in cui materialmente il lavoratore subordinato o parasubordinato ha la propria abituale sede di lavoro,
a nulla rilevando l’ampiezza dell’estensione territoriale comunale. Per abituale sede di lavoro si intende quella dichiarata dal datore di lavoro nella lettera di assunzione sottoscritta col
lavoratore, fatti salvi eventuali trasferimenti che comporterebbero la variazione di tale sede.
Per ciò che riguarda invece le trasferte fuori dell’ambito del territorio comunale occorre precisare che, affinché non sorgano problemi in merito al riconoscimento dei limiti di
esenzione, è opportuno che venga tenuta la documentazione della trasferta stessa come ad esempio la lettera d’incarico, l’autorizzazione all’utilizzo della propria auto e la qualsivoglia
altre documentazione (es. corrispondenza intrattenuta con i clienti o fornitori) in cui viene evidenziata la necessità di uno spostamento del dipendente al di fuori dell’ambito comunale
nell’interesse dell’azienda.
Infine, si ricorda che a decorrere dal 1° gennaio 1998 la retribuzione sulla quale devono essere calcolati i contributi per il finanziamento delle prestazioni pensionistiche e per tutte le
altre prestazioni previdenziali ed assistenziali è quella individuata dall’art. 12 della L. 30 aprile 1969, n. 153 che ha fissato il principio in base al quale l’assoggettamento al
prelievo contributivo dei redditi di lavoro dipendente avviene sulla medesima base imponibile determinata ai fini fiscali a norma dell’ art. 51, del Tuir (armonizzazione). Pertanto, nel caso di
specie, le indennità e i rimborsi corrisposti ai dipendenti e/o collaboratori nel rispetto dei criteri e limiti sopra esposti essendo esenti dalla base imponibile fiscale sono esenti
anche dalla base imponibile previdenziale.