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Il contratto di inserimento per i portatori di handicap

By Redazione

Il Ministero del lavoro, con nota n. 17 del 10 giugno 2008, ha risposto all’istanza di interpello avanzata dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro in merito al grado
percentuale di invalidità necessario per l’assunzione con contratto d’inserimento di persone riconosciute affette da grave handicap fisico, mentale o psichico.
Il Ministero ha ricordato che il contratto di inserimento ha durata determinata (che non può essere inferiore a 9 mesi e superiore a 18 mesi, ma può essere estesa fino a 36 mesi
nel caso di assunzione di lavoratori portatori di handicap) ed è nato con l’obiettivo di favorire l’inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro di alcune categorie di
lavoratori socialmente più deboli.
I soggetti ammessi alla stipula di tale tipologia di contratto sono elencati nell’art. 54, comma 1, lett. f) del D.Lgs. n. 276/2003 e tra essi compaiono i portatori di un grave handicap fisico,
mentale o psichico, con conseguente possibilità, da parte del datore di lavoro, di usufruire di determinati benefici economico-contributivi.
In merito alla definizione di lavoratore disabile ed alla percentuale di invalidità necessaria per la stipula del contratto di inserimento, il Ministero ha reso noto che bisogna fare
riferimento alla Legge n. 68/1999, che, all’art. 1, dispone: “le persone in età lavorativa affette da minorazione fisiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo che
comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per certo” accertata dalle apposite commissioni mediche presso le Unità Sanitarie Locali.

Ministero del lavoro, interpello n. 17 del 10 giugno 2008

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