I benefici economici alle persone danneggiate da vaccinazioni obbligatorie

By Redazione

Sulla G.U. n. 125 del 29 maggio 2008 è stato pubblicato il decreto 3 aprile 2008 con cui il Ministero della salute ha reso nota la procedura per applicare correttamente le norme relative
alla corresponsione di benefici economici ai soggetti danneggiati dalle vaccinazioni obbligatorie.
L’art. 4 della legge 29 ottobre 2005, n. 229, in particolare, riconosce un «assegno una tantum aggiuntivo» ai soggetti in favore dei quali sia stato già erogato
il vitalizio di cui all’art. 1, comma 1, della stessa legge ed il Ministero della salute ha precisato che, quando i congiunti prestano assistenza al danneggiato in modo prevalente e
continuativo, metà dell’assegno una tantum deve essere corrisposta a loro.
A tal fine, se tra la manifestazione del danno e la decorrenza del vitalizio l’assistenza prevalente e continuativa è stata prestata da più persone, il soggetto danneggiato deve
indicarne i nominativi e deve precisare la percentuale da corrispondere a ciascuno di essi in base alla durata dell’assistenza.
In base a tale segnalazione, il Ministero della salute liquida, ad ognuno dei soggetti interessati, un unico importo corrispondente alle prime tre rate (delle cinque previste) e calcolato, in
riferimento al periodo intercorrente tra la data di manifestazione del danno da vaccinazione e la data di decorrenza dell’indennizzo aggiuntivo e avuto riguardo alla misura massima delle dieci
annualità previste dalla legge, applicando una percentuale, identica per tutti i soggetti, dell’annualità corrisposta ai sensi dell’art. 1 della legge n. 229/2005.
Tale percentuale verrà fissata con successivo decreto dirigenziale.

Decreto 3 aprile 2008 del Ministero della salute

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