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Friuli Venezia Giulia: Presentato il Ddl per la coesistenza delle agricolture

Friuli Venezia Giulia: Presentato il Ddl per la coesistenza delle agricolture

By Redazione

Trieste – Regolare la coesistenza, in Friuli Venezia Giulia, tra l’agricoltura convenzionale, quella biologica e quella che intende utilizzare organismi geneticamente modificati o,
più propriamente, geneticamente migliorati.

E questo l’obiettivo della proposta di legge che porta la firma di Giorgio Venier Romano (UDC), Paolo Santin, Paolo Ciani e Roberto Marin (PdL) e di Roberto Asquini (Misto) e il cui contenuto –
affermano i proponenti –  è molto importante per il futuro del settore primario del Friuli Venezia Giulia, con ricadute assai significative sull’economia, sulla società e
sull’ambiente della nostra regione.

E ciò proprio in un momento in cui l’agricoltura locale soffre la drammatica concorrenza di Paesi in cui la disponibilità di terreni agrari è ampissima e nei quali i costi di
produzione sono assai inferiori ai nostri, e i trasporti di derrate agricole non sono più un problema e le barriere doganali sono state abbattute dagli accordi politici
internazionali.

Il testo è stato illustrato alla II Commissione consiliare, presieduta da Maurizio Franz (LN) dal primo firmatario Venier Romano che, sottolineando che il miglioramento genetico è
lo scopo per il quale da anni lavorano i genetisti di tutto il mondo, ha portato l’esempio della pianta del mais, per la quale il miglioramento genetico è finalizzato a ottenere una
maggiore resistenza ad alcune malattie e ad alcuni parassiti animali, consentendo così un uso molto minore di fitofarmaci e quindi un minore impatto ambientale delle coltivazioni.

Un risultato che un tempo si otteneva attraverso l’incrocio di più varietà, due volte all’anno nei due diversi emisferi, ottenendo in tal modo l’ibrido da coltivare, mentre oggi
esso si ottiene trasferendo in laboratorio una cellula, o più, da una varietà a un’altra in tempo reale. Venier Romano, in merito all’impossibilità, con i mais OGM, di
riprodurre nella propria azienda il seme da coltivare l’anno successivo, ha ricordato che ciò avviene già da mezzo secolo, poiché gli ibridi di mais non rigenerano se stessi,
né se creati in laboratorio, né se ottenuti attraverso gli incroci varietali.

Solo un esempio fra i tanti possibili – ha aggiunto Venier illustrando nel dettaglio il testo del provvedimento composto di soli 10 articoli, ma solo apparentemente semplice perché lo
scenario di fondo sono gli accordi mondiali sul commercio, le normative europee, quelle statali e una sentenza della Corte costituzionale italiana dello scorso anno che attribuisce alle Regioni,
e non allo Stato, la potestà legislativa di disciplinare le modalità applicative del principio di coesistenza fra coltivazioni convenzionali, biologiche e transgeniche, sancito
dall’Unione Europea.

Non si può attendere ancora una normativa che consenta la coesistenza fra le varie tipologie colturali, perché è assurdo che la nostra comunità continui a importare e
consumare cibi e bevande prodotti da piante geneticamente migliorate senza poterle produrre – ha concluso Venier Romano, ricordando che la scorsa legislatura la maggioranza di allora, pur avendo
affrontato il tema, non ha avuto il coraggio di varare un testo di legge in materia, stralciando il disegno di legge n. 237 dal calendario consiliare pur dopo l’approvazione nella Commissione di
merito.

Per quanto riguarda l’articolato:

L’articolo 1 precisa che il provvedimento e le relative norme tecniche di attuazione seguono i criteri stabiliti da raccomandazione europea (la n. 2003/556/CE) e che, nello specifico, sono
la proporzionalità, la trasparenza e la scientificità delle misure da intraprendere. Proprio per verificarne la congruità rispetto al diritto comunitario, il provvedimento
è notificato alla Commissione europea prima della sua approvazione.

L’articolo 2 riguarda le definizioni ovvero cosa si intenda per coltivazioni biologiche, transgeniche che fanno uso di organismi geneticamente modificati e convenzionali,

L’articolo 3 contiene i principi e stabilisce che le misure per la gestione della coesistenza devono corrispondere a criteri di efficienza ed efficacia economica ed essere proporzionate,
evitando che ciascuna forma di coltivazione si svolga a danno di altre e che si impongano oneri non necessari a carico degli operatori delle filiere di produzione.

L’articolo 4 concerne i contributi. La Giunta è autorizzata a finanziare la realizzazione di studi e ricerche specifiche, la progettazione e la realizzazione di strutture per
lavorare e conservare separatamente i prodotti ottenuti dai diversi sistemi produttivi, l’acquisto di attrezzature, e il  programma di divulgazione necessaria a una corretta campagna di
commercializzazione.

Con l’articolo 5 si stabilisce la separazione delle filiere di produzione, ovvero che i produttori di sementi, gli agricoltori, gli operatori della trasformazione e della
commercializzazione devono adottare misure per favorire la separazione delle filiere di produzione, tenendo conto delle esigenze di tracciabilità e di etichettatura.

Le misure applicative sono elencate all’articolo 6, mentre quello successivo riguarda le responsabilità.
Con l’articolo 8 si istituisce il Comitato tecnico scientifico in materia di biotecnologie, si stabilisce la sua composizione e i suoi compiti.

Sanzioni e norme finanziarie sono, infine, contemplate agli articoli 9 e 10.  

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