FREE REAL TIME DAILY NEWS

Estensibilità dell'atto di diffida

By Redazione

L’Inail, con nota prot. 2667 del 12 marzo 2008, ha fornito precisazioni in merito alla possibile interpretazione estensiva dell’atto di diffida.
In particolare, l’Istituto procede alla diffida del datore di lavoro quando questi non ha provveduto alle denunce, ma al datore di lavoro è data la possibilità di ricorrere prima
alla direzione provinciale del lavoro e poi al Ministero del lavoro.
L’Inail, dunque, ha esaminato la possibilità di estendere la possibilità di esperire ricorso contro tutti i provvedimenti di richiesta di pagamento del premio correlati
all’accertamento della sussistenza o della variazione dell’obbligo assicurativo.
L’Inail, infatti, ha osservato che la diffida è stata sostituita dal c.d. certificato di variazione (in cui vengono quantificate le somme dovute ed il datore di lavoro viene invitato al
versamento) e, secondo l’Istituto, “non sembra potersi revocare in dubbio, come il datore di lavoro possa contestare la sussistenza dell’obbligo assicurativo mediante ricorso alla Direzione
Provinciale del Lavoro, competente per materia, ed in seguito al Ministero del Lavoro”.
D’altra parte l’intento dell’art. 16 del DPR n. 1124/1965 non sembra riferirsi specificatamente all’atto di diffida, ma a tutte le richieste esplicite da parte dell’INAIL dell’osservanza delle
norme e del pagamento del premio.
Pertanto l’Inail ha precisato che “quale che sia la forma del provvedimento adottato dall’Istituto, a fronte di un’affermazione di sussistenza dell’obbligo assicurativo, sia in presenza di una
diffida che di un certificato di variazione, sembra evidente l’ammissibilità del ricorso alle Direzioni Provinciali del Lavoro”.

Inail, nota prot. 2667 del 12 marzo 2008

VISITA LO SHOP ONLINE DI NEWSFOOD

%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: