Durc obbligatorio per i benefici normativi e contributivi
6 Febbraio 2008
L’Inail, con circolare n. 7 del 5 febbraio 2007, ha fatto seguito al decreto 24 ottobre 2007 del Ministero del lavoro ed alla circolare ministeriale per approfondire l’obbligo del Durc in
relazione alla fruizione di benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale.
Dal 31 dicembre 2007, in particolare, per gli appalti pubblici e per i lavori privati nel settore edile anche gli autonomi devono essere in possesso del documento di regolarità
contributiva, che viene rilasciato in seguito alla verifica dei requisiti.
Il Durc su applica a:
– tutti gli appalti pubblici (lavori, servizi e forniture) nonché i servizi e attività pubbliche svolti in convenzione o in concessione;
– lavori privati dell’edilizia soggetti a denuncia di inizio attività e a permesso di costruire;
– finanziamenti e sovvenzioni per la realizzazione di investimenti previsti dalla disciplina comunitaria;
– i benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e di legislazione sociale;
– l’attestazione SOA, l’iscrizione all’Albo Fornitori e tutti gli altri casi specificatamente indicati dalla normativa nazionale o regionale per i quali è richiesto il DURC.
Se non sussistono i requisiti di regolarità contributiva nei casi diversi dalla partecipazione a gare d’appalto,l’azienda viene invitata a regolarizzare la sua posizione entro 15 giorni
prima dell’emissione del DURC o dell’annullamento di un DURC già rilasciato.
L’Inail ha precisato che, ai fini della fruizione di benefici contributivi e normativi, sono previste “cause ostative” al rilascio del DURC e che, solo per la partecipazione a gare d’appalto,
la regolarità contributiva deve essere dichiarata in presenza di “scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate”.
Il Durc deve essere rilasciato entro un termine massimo di 30 giorni dalla ricezione della richiesta al netto del periodo (massimo) di sospensione di 15 giorni. La validità dei
documento, invece, varia a seconda del richiedente e della finalità:
– 3 mesi per i lavori privati in edilizia;
– 1 mese per le agevolazioni normative e contributive in materia di lavoro e legislazione sociale e per i finanziamenti e le sovvenzioni previste dalla normativa comunitaria;
– per tutti gli appalti pubblici, la validità è legata allo specifico appalto ed è limitata alla fase per la quale il certificato è stato richiesto (es. stipula
contratto, pagamento SAL, ecc.);
– per l’attestazione SOA e l’iscrizione all’Albo Fornitori, la validità dipende dallo specifico motivo della richiesta.
INAIL, circolare n. 7 del 5 febbraio 2008