Dottori commercialisti – alla Cassa la comunicazione dei redditi entro il 15 novembre
9 Novembre 2007
D: Sono un neo dottore commercialista e volevo sapere quando va comunicata alla Cassa di previdenza la comunicazione dei redditi: ho sentito di una scadenza del 17 dicembre 2007 per il
veramento del contributo minimo. E’ giusta? Poi ancora quando scade il termine per comunicare le eventuali eccedenze contributive rispetto alla contribuzione minima? Ringrazio
anticipatamente.
R: Scade il 15 novembre il termine entro il quale i dottori commercialisti hanno l’obbligo di presentare alla propria Cassa di previdenza il Mod. A/2007 ovvero la dichiarazione del reddito
netto professionale e del volume di affari prodotti nell’anno 2006. Si evidenzia che tutti gli iscritti alla cassa sono obbligati ad effettuare tale comunicazione.
Questa può essere fatta esclusivamente per via telematica a condizione che nell’anno 2006 l’iscritto abbia esercitato l’attività professionale in forma individuale o associata,
anche se per brevi periodi e anche se nel citato anno non abbia conseguito o dichiarato alcun reddito professionale. In caso di reddito negativo va indicato 0 (zero). Tale comunicazione non
deve essere presentata da chi risulti iscritto solo all’albo a decorrere dal 2007 e dai non iscritti alla cassa, ai quali comunque la Cassa ha inviato il Mod. A/2007 per consentire loro di
pagare in via facoltativa il contributo soggettivo minimo.
Diverse modalità di comunicazione non sono previste e sono considerate omesse a tutti gli effetti, con la conseguenza che fanno scattare le relative sanzioni. Il Mod. A personalizzato
cartaceo è stato invece trasmesso dalla Cassa a tutti i dottori commercialisti iscritti all’albo professionale ma non alla Cassa. Entro lunedì 17 dicembre 2007, gli interessati
dovranno pagare alla cassa le eventuali eccedenze contributive rispetto alla contribuzione minima.
Per opportuna conoscenza il contributo minimo 2007 (che andava versato in due rate scadenti il 31 maggio e il 31 ottobre dell’anno di riferimento.) oscilla dal 10% al 17% a scelta del
professionista, calcolato sul reddito 2006, con la quota minima di 2.220 euro. I neoiscritti alla cassa (prima di avere 35 anni) per i primi tre anni di iscrizione devono versare i medesimi
contributi, dal momento che per loro non esiste più il beneficio del «dimezzamento».
Il contributo soggettivo è dovuto sui redditi 2006 fino a 148.500 euro. Il pagamento dell’eccedenza andrà fatto con bollettino di conto corrente postale. Identico discorso per il
contributo integrativo dovuto nella misura del 4% del volume di affari ai fini IVA 2006. Tale eccedenza deve essere versata entro il 17 dicembre 2007, sottraendo all’importo la quota fissa
minima, già pagata e pari a 1.332 euro.