Dimissione per andare in pensione non riconosciuta per carenza di contributi
18 Aprile 2008
Con sentenza del 28 marzo 2008, n. 8118, la sezione lavoro della Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che, se l’Ente previdenziale comunica al dipendente che vuole andare in pensione un
preventivo errato calcolo dei contributi e per effetto di tale errore il dipendente si dimette e poi lo stesso ente non gli riconosce la pensione per non avere raggiunto i requisiti
contributivi, tale ente è tenuto al risarcimento dei danni.
Così si è espressa la Cassazione, affermando che deve essere risarcito il danno subito dal lavoratore che sia stato indotto alla anticipata cessazione del rapporto di lavoro, a
seguito di errata comunicazione dell’Inps sulla propria posizione contributiva, e che si sia visto poi rigettare la domanda di pensione di anzianità per insufficienza dei contributi
versati, in quanto fondato sul rapporto giuridico previdenziale, è riconducibile ad illecito contrattuale.
La Cassazione, in particolare, ha evidenziato l’obbligo che fa carico all’Istituto (ai sensi dell’art. 54 della legge 9 marzo 1989 n. 88) di comunicare all’assicurato che ne faccia richiesta i
dati relativi alla propria situazione previdenziale e pensionistica.
L’ultimo periodo di questa norma, infatti, dispone che «la comunicazione da parte degli enti ha valore certificativo della situazione in essa descritta».
Così la Cassazione ha accolto l’unico motivo di ricorso presentato dalla dipendente, in base al quale ha affermato che il tenore letterale dell’estratto conto inviatogli è nel
senso di una vera e propria certificazione della posizione contributiva, che l’Inps è tenuto a fornire all’assicurato in adempimento dell’obbligo di informativa. La causa è stata
rinviata dalla Cassazione ad un nuovo esame alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione.
Fatto e diritto
Una dipendente si era rivolta al giudice per ottenere dall’Inps il risarcimento dei danni a lei derivati da un’errata certificazione rilasciata dall’ente convenuto in ordine alla sua posizione
contributiva per la quale l’assicurata, avendo dedotto di avere già maturato il diritto alla pensione di anzianità, si era dimessa dal posto di lavoro, rimanendo tuttavia senza
stipendio e senza pensione per alcuni mesi.
Il Tribunale rigettava la domanda proposta dalla dipendente e questa si rivolgeva alla Corte di appello, che però confermava la sentenza del Tribunale.
Anche i giudici della Corte di Appello, tuttavia, avevano rilevato che l’estratto conto trasmesso dall’Istituto alla lavoratrice non aveva valore di certificato, ma aveva solo la funzione,
chiaramente esplicitata nel preambolo del documento, di consentire, con la collaborazione dell’interessato, una verifica dell’esattezza dei dati in possesso dell’ente previdenziale. Inoltre,
anche escludendo che l’assicurata fosse stata in grado di rendersi conto dell’erroneo accreditamento di contributi per alcuni mesi in cui non aveva prestato attività lavorativa, la donna
avrebbe dovuto richiedere una formale attestazione di certificazione della propria posizione contributiva: soltanto in tal caso, ove fosse persistito l’errore dell’Inps, l’assicurata avrebbe
potuto lamentarsi con l’Istituto di essere stata indotta in errore dal comportamento dell’ente..
La dipendente, allora, è ricorsa in Cassazione per la cassazione di tale sentenza. L’Inps ha resistito con controricorso.
La decisione della Corte di Cassazione
Per la Corte di Cassazione, il dipendente dimessosi deve essere risarcito dall’Ente previdenziale se non gli viene riconosciuta la pensione per un suo preventivo errato dei contributi.
Dunque è riconducibile ad illecito contrattuale il comportamento dell’Istituto previdenziale, che è tenuto a fornire all’assicurato, in adempimento dell’obbligo di informativa,
l’esatta posizione contributiva del lavoratore.
Per la Corte di Cassazione, il rapporto giuridico previdenziale comporta l’obbligo che fa carico all’Istituto, ai sensi dell’art. 54 della legge 9 marzo 1989 n. 88, di comunicare all’assicurato
che ne faccia richiesta i dati relativi alla propria situazione previdenziale e pensionistica.
L’ultimo periodo di tale norma dispone che «La comunicazione da parte degli enti ha valore certificativo della situazione in essa descritta».
Per questo la Cassazione ha ritenuto che la violazione dell’obbligo di comunicazione cui fa riferimento la norma presuppone una specifica richiesta dell’interessato e legittimamente costui fa
affidamento sulla esattezza dei dati a lui forniti, così come la giurisprudenza di questa ha sottolineato in analoga controversia (Sent. n. 19340/03).
Per la Cassazione la Corte d’Appello ha sbagliato nell’escludere che l’estratto conto inviato alla dipendente potesse certificare la posizione contributiva, in base al rilievo che esso era
stato spedito nell’ambito di una verifica, disposta dall’Inps, dei dati contributivi in possesso dell’Istituto, con lo scopo di sistemare ed aggiornare la situazione assicurativa, secondo
quanto esplicitato nel preambolo del documento, in cui si richiedeva pure la collaborazione dell’assicurato per il riscontro del corretto versamento dei contributi.
Per la Cassazione, quindi, il giudice ha totalmente trascurato il precedente estratto contributivo rilasciato questo su richiesta della assicurata, in cui il numero indicato dei contributi
accreditati nella gestione artigiana sarebbe coincidente con quello riportato nel secondo riepilogo contributivo della cui emissione la dipendente si era doluta in appello.
Quindi la Cassazione ha accolto il ricorso e, per quanto di ragione, ha cassato la sentenza impugnata, rimettendo la causa al nuovo esame alla Corte di appello, in diversa composizione.
Suprema Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 8118 del 28 marzo
2008