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Concorsi pubblici: esclusione per falsa dichiarazione di servizio

By Redazione

Con la sentenza del 17 gennaio 2008, n. 106, la sezione sesta del Consiglio di Stato ha chiarito che, se nel bando di concorso per alcuni posti del personale amministrativo delle scuole
è richiesto il requisito di una determinata anzianità di servizio, determinata dall’aver svolto i detti incarichi, è legittima l’esclusione un soggetto che vi partecipi per
soli titoli. Il Consiglio, inoltre, ha ribadito che l’esclusione è ancora più legittima se il soggetto si è avvalso di una falsa dichiarazione di servizio utile ai fini
dell’inclusione nell’apposito elenco.

Fatto e diritto
Un partecipante ad un concorso era stato escluso delle graduatorie finalizzate al conferimento di incarichi su posti personale A.T.A., per difetto del requisito di anzianità di servizio
di 24 mesi previsto dal bando.
Allo stesso era stata contestata la illegittima inclusione negli appositi elenchi avvalendosi di una non veritiera dichiarazione di servizio utile ai fini dell’inclusione stessa, con perdita,
quindi, di ogni pregressa anzianità di servizio utile ad integrare il requisito di ammissione al concorso.
Contro tale provvedimento ricorreva al Tar deducendo vizi di incompetenza ed eccesso di potere, ma il Tar aveva respinto il ricorso.
L’aspirante all’incarico aveva, quindi, proposto ricorso in appello che, a confutazione delle conclusioni del Tar, aveva dedotto eccesso e/o sviamento di potere; assenza di motivazione; carenza
di istruttoria; abuso di potere e pregiudizio all’affidamento del terzo;
Si è anche costituito in giudizio il Ministero della Pubblica Istruzione

La decisione del Consiglio di Stato
Per il Consiglio di Stato, il ricorso è infondato in quanto l’aggiornamento delle graduatorie permanenti per l’accesso ai ruoli provinciali del personale amministrativo, tecnico ed
ausiliario delle scuole prevedeva, per i soggetti non inseriti nelle graduatorie permanenti, il possesso degli interessati di un’anzianità di servizio di almeno 24 mesi in qualifiche
professionali del personale dell’area del personale A.T.A.
Il Consiglio di Stato ha ribadito che l’Amministrazione aveva il dovere di accertare che ogni candidato fosse stato in possesso dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso e nessun
consolidamento nella sfera giuridica dell’escluso può invocarsi in base a servizi resi avvalendosi di presupposti inesistenti e falsamente documentati, come nel caso di specie.
Per il Consiglio di Stato, inoltre, chi ha agito fraudolentemente, specie con la produzione di illecita certificazione dei titoli di ammissione, ha pregiudicato il diritto di altri aspiranti
agli incarichi.
Quindi non è affetto da difetto di motivazione il provvedimento che ha disposto l’esclusione dal concorso, del soggetto che ha conseguito i suddetti incarichi annuali, utili al fine
dell’anzianità di servizio richiesta, a seguito di una illegittima inclusione nei citati elenchi.
Il Consiglio di Stato, quindi, ha precisato che la condotta illecita dell’appellante non può tradursi in stabili posizioni soggettive non suscettibili di incisione da parte
dell’Amministrazione, tanto più se si considera che, con il suo mantenimento, si perpetuerebbe il pregiudizio già sofferto da altri aspiranti agli incarichi, successivamente
graduati, per l’illecita certificazione dei titoli di ammissione.

Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenza n. 106 del 17 gennaio 2008

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