FREE REAL TIME DAILY NEWS

Clausole collettive che definiscono l'assenza ingiustificata

By Redazione

D: C’è differenza tra ritardo nella giustificazione dell’assenza che viene sanzionato dalla contrattazione collettiva, con la trattenuta di quote giornaliere dalla retribuzione di
fatto corrispondenti alle giornate di assenza, salva l’applicazione della sanzione espulsiva e l’assenza ingiustificata?

R: Nel primo caso si configura un’infrazione meno grave della seconda mentre l’infrazione di «assenza ingiustificata di tre giorni nell’anno solare», tipizzata dalla
contrattazione collettiva, può non legittimare un licenziamento disciplinare sotto il profilo della proporzionalità tra infrazione e sanzione, salvo la prova, a carico del datore
di lavoro, delle obiettive conseguenze negative al ciclo produttivo aziendale a causa dell’assenza ingiustificata per un breve periodo di tempo.

Particolare e maggiore rilevanza assume nel licenziamento disciplinare il principio per cui il giudice di merito deve accertare in concreto, in relazione a clausole della contrattazione
collettiva che prevedano per specifiche inadempienze del lavoratore la sanzione del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.

Il giudice infatti dovrà ben valutare la reale entità e gravità delle infrazioni addebitate al dipendente, nonché il rapporto di proporzionalità tra sanzione
e infrazione ed in tal senso il requisito della proporzionalità, nel licenziamento disciplinare, ha una valenza particolare in quanto, costituendo questo pur sempre un licenziamento per
giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, le parti contrattuali, nel raccordare gli illeciti alle sanzioni e nel definire il codice disciplinare, godono di una minore autonomia
negoziale dato che la nozione di giusta causa e di giustificato motivo oggettivo è inderogabilmente fissata, anche se in termini generali, dalla legge.

%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: