Calderoli e la legge abrogata sui cibi adulterati. La Legge 283/62 è morta? Sì, anzi no, forse…
16 Gennaio 2011
Nell’ambiente la notizia girava da qualche tempo, ma ora anche il grande pubblico la potrà apprezzare in tutto il suo splendore.
Dunque, riassumendo:
– il 16 dicembre 2005 entra in vigore la legge n. 246/05 Semplificazione e riassetto normativo per l’anno 2005;
– il 15 dicembre 2009 entra in vigore il decreto legislativo n. 179/09 Disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246.
Si tratta della cosiddetta operazione “taglia-leggi”, così presentata nel sito del Ministero per la semplificazione normativa:
“Un muro di atti normativi, ormai obsoleti e inutili, è stato abbattuto dal Ministro per la Semplificazione Normativa [Roberto Calderoli – si veda il filmato nelle Note Finali] che – in due anni e mezzo di lavoro – ha cancellato dall’ordinamento italiano oltre 411 mila atti….
Per la maggior parte, si tratta di regole obsolete e inutili che rendono il nostro ordinamento un sistema farraginoso, confuso e, soprattutto, incomprensibile: una “montagna di carta”che limita la libertà dei cittadini, scoraggia la competitività delle imprese ritarda i tempi di decisione e di erogazione dei servizi da parte delle amministrazioni e, soprattutto, comporta uno spreco inutile di denaro pubblico….”
Peccato che, tra le Disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore i nostri solerti semplificatori non abbiano inserito la legge 283/62 (“Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande”) che, a dispetto dei suoi quasi 50 anni di età, costituisce (costituiva?) uno dei testi base per le attività legate alla sicurezza dei prodotti e delle produzioni alimentari.
Basti ricordare il suo articolo, forse, più noto:
Art. 5
È vietato impiegare nella preparazione di alimenti o bevande, vendere, detenere per vendere o somministrare come mercede ai propri dipendenti, o comunque distribuire per il consumo, sostanze alimentari:
a) private anche in parte dei propri elementi nutritivi o mescolate a sostanze di qualità inferiore o comunque trattate in modo da variarne la composizione naturale, salvo quanto disposto da leggi e regolamenti speciali;
b) in cattivo stato di conservazione;
c) con cariche microbiche superiori ai limiti che saranno stabiliti dal regolamento di esecuzione o da ordinanze ministeriali;
d) insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione o comunque nocive, ovvero sottoposte a lavorazioni o trattamenti diretti a mascherare un preesistente stato di alterazione;
g) con aggiunta di additivi chimici di qualsiasi natura non autorizzati con decreto del Ministro per la Sanità o, nel caso che siano stati autorizzati, senza la osservanza delle norme prescritte per il loro impiego. I decreti di autorizzazione sono soggetti a revisioni annuali;
h) che contengano residui di prodotti, usati in agricoltura per la protezione delle piante e a difesa delle sostanze alimentari immagazzinate, tossici per l’uomo…
L’argomento è, in effetti, troppo ghiotto e le reazioni dei media non si sono fatte attendere:
Cibi adulterati, non è più reato – Sparite le pene per chi vende cibo avariato (Corriere della Sera)
Adulterare gli alimenti non è più reato – Legge cancellata dal ‘semplificatore’ Calderoli (la Repubblica)
Il governo ha legittimato la vendita di cibi adulterati (Julie news.it)
Clamoroso autogol del Governo. Cibo avariato, abrogata legge che ne riconosce i reati (Positanonews.it)
E adesso? Citiamo ancora dal Corriere della Sera:
“Difficile ora correre ai ripari: da questo momento, e fino all’entrata in vigore di un’eventuale nuova norma, sarà zona franca. Ieri mattina [14 gennaio 2011] il procuratore Guariniello ha segnalato il problema al ministro della Salute Ferruccio Fazio, che si è subito attivato per correre ai ripari.”
Beh, quanto a rapidità, niente male: ancora una volta “aridatece Topo Gigio”! (si veda l’articolo nelle Note Finali).
Forse, però, una soluzione c’é ed è proprio da ricercare nella burocratica complessità delle nostre leggi:
La “scappatoia” salva 283/62 è stata trovata ed è individuabile nell’articolo 14, comma 17, della Legge n. 246/2005 che di seguito si riporta:
“[omissis]
17. Rimangono in vigore:
…a) le disposizioni contenute …in ogni altro testo normativo che rechi nell’epigrafe la denominazione codice ovvero testo unico; …[omissis]”
Avendo la Legge n. 283/62 nell’epigrafe la parola “testo unico” dovrebbe essere salva.
Questa è infatti l’epigrafe della legge:
“Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande”.
Una scappatoia tutto sommato intelligente (i maligni direbbero: “tipicamente italica”), che consente di risolvere il problema senza dovere mettere mano ad una nuova legge che ripristini lo stato delle cose. (fonte: https://pieronuciari.it)
Forse aveva proprio ragione Bakunin: “la fantasia distruggerà il potere e una risata vi (ci) seppellirà”.
NOTE FINALI:
Piccone e torcia, Calderoli manda al rogo 375.000 leggi inutili
Ordinanza additivi e ristorazione: aridatece topo Gigio!
Dott. Alfredo Clerici
Tecnologo Alimentare
Newsfood.com





