Calcolo del TFR nell'impresa metalmeccanica – Quali voci si, quali no: Criteri
6 Novembre 2007
D: Sono un dipendente metalmeccanico e volevo chiedervi se nella determinazione del TFR bisogna includere anche le erogazioni corrisposte a titolo di indennità di vacanza
contrattuale, di una tantum, di premio di risultato, di premio feriale sono escluse dalla base di calcolo del Tfr? Per esempio gli assegni familiari o il lavoro straordinario ed i rimborsi
spese?
R: Nel calcolo del Tfr bisogna considerare tutte le voci retributive corrisposte continuativamente, con l’unica esclusione dei rimborsi spese. L’articolo 2120 del Codice civile infatti dispone
che il CCNL possa prevedere una diversa disciplina dell’istituto ed il CCNL delle aziende metalmeccaniche Confindustria prevede che la retribuzione, comprensiva delle relative maggiorazioni,
relativa alle prestazioni di lavoro effettuate oltre il normale orario di lavoro, cioé il compenso per eventuale lavoro straordinario, è esclusa dalla base di calcolo del
trattamento di fine rapporto.
La retribuzione annua (somma delle retribuzioni mensili), da prendere a base per il calcolo della quota annua del Tfr, comprende quindi tutti gli importi corrisposti in dipendenza del rapporto
di lavoro, a titolo non occasionale.
E pertanto ne restano incluse le corresponsioni in natura, mentre escluse, oltre ai rimborsi spese, gli assegni familiari e le elargizioni spontanee occasionali, cioé la cosiddetta una
tantum proprio perché non erogata in maniera continuativa.
Con lo stesso criterio non entrano a far parte del calcolo le erogazioni a titolo di indennità di vacanza contrattuale, di premio di risultato e di premio feriale.