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Aziende private del gas: diritto alla pensione complessiva dei versamenti volontari al Fondo di previdenza integrativo dell'AGO

By Redazione

L’Inps, con il messaggio n. 12252 del 28 maggio 2008, ha fornito istruzioni in merito alla pensione complessiva a carico del Fondo di previdenza integrativo dell’AGO per l’IVS a favore del
personale dipendente dalle aziende private del gas in presenza di contribuzione volontaria.
L’Istituto ha ricordato che, con l’entrata in vigore del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, è venuto meno l’obbligo di iscrizione al Fondo per alcuni dipendenti delle aziende
private del gas interessate da interventi di separazione contabile e societaria.
La Finanziaria 2003, però, ha stabilito che i lavoratori iscritti al Fondo (che alla cessazione del rapporto di lavoro con tali aziende non avevano maturato il diritto alle prestazioni
pensionistiche del Fondo) avevano diritto, in presenza di contestuale contribuzione figurativa (volontaria od obbligatoria) nell’AGO, di proseguire volontariamente il versamento dei contributi
previdenziali nel Fondo fino al conseguimento dei requisiti per le prestazioni.
L’Inps, dunque, ha chiarito che, per l’accertamento del diritto alla pensione complessiva con riferimento agli iscritti che hanno proseguito volontariamente il versamento dei contributi
previdenziali nel Fondo, “la soluzione di continuità che si determina in corrispondenza del periodo compreso fra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione del diritto alla
prestazione pensionistica complessiva a carico del Fondo (periodo per il quale devono risultare effettivamente versati i contributi volontari al Fondo) non determina la perdita del diritto alla
pensione complessiva”.
Per il calcolo, l’Inps ha spiegato che, in caso di versamento volontario dei contributi previdenziali nel Fondo, “la retribuzione pensionabile è quella globale mensile dallo stesso
percepita nell’ultimo anno (ossia negli ultimi dodici mesi esclusa la tredicesima mensilità) per il quale è stato versato il contributo obbligatorio al Fondo, aggiornata con
effetto dal 1° gennaio di ciascun anno sulla base dell’indice di incremento del costo della vita calcolato dall’ISTAT nell’anno precedente, fino alla data del perfezionamento dei requisiti,
contributivi ed anagrafici, richiesti per il conseguimento della pensione complessiva a carico del Fondo.

Inps, messaggio n. 12252 del 28 maggio 2008

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