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Accesso alle prestazioni creditizie agevolate erogate dall'INPDAP

By Redazione

L’Inpdap, con circolare n. 27 del 4 ottobre 2007, ha fornito chiarimenti ed istruzioni in merito al decreto 7 marzo 2007 n. 45, che ha istituito presso l’INPDAP la Cassa unica del credito per i
dipendenti delle amministrazioni statali e degli enti locali, introducendo l’obbligo di versamento di un contributo a carico dei lavoratori pari allo 0,35% della retribuzione contributiva e
pensionabile.

Destinatari
L’iscrizione automatica alla Cassa Inpdap riguarda:
– i pensionati già dipendenti pubblici che fruiscono di trattamento a carico delle gestioni pensionistiche dell’Istituto
– i dipendenti o i pensionati di enti e amministrazioni pubbliche
– i dipendenti da Enti Pubblici assunti con contratto a tempo determinato, che possono fruire di cessioni del quinto estinguibili nell’arco di durata della vigenza contrattuale
– gli Ufficiali del Ministero della Difesa transitati nella posizione di ausiliaria.
Sono esclusi danna norma, invece, i lavoratori che abbiano raggiunto il pensionamento dopo la formale privatizzazione dell’amministrazione di appartenenza.

Adesione
Dal 1 novembre 2007 sono iscritti alla Gestione credito Inpdap tutti i soggetti appartenenti alle suddette categorie che non hanno manifestato volontà contraria entro il 31 ottobre
2007.
L’Inpdap, comunque, ha ricordato che è possibile recedere dall’iscrizione entro maggio 2008, ma la contribuzione versata non verrà restituita.
La facoltà di recesso, tuttavia, non spetta ai dipendenti pubblici, iscritti ai fini pensionistici e/o previdenziali alle Casse gestite dall’Inpdap e quindi già obbligati
all’iscrizione ai sensi dell’art.1, commi 242, e segg. della legge 662/96. Tale categoria di lavoratori, infatti, deve manifestare la propria volontà al momento del collocamento a riposo
e mantiene il diritto di recedere entro sei mesi dal pagamento della prima mensilità di pensione sulla quale è stata applicata la ritenuta.

Contribuzione
Per i dipendenti in servizio deve essere versato un contributo pari allo 0,35% della retribuzione imponibile, mentre l’aliquota contributiva applicabile ai pensionati è pari allo 0,15%
sull’ammontare mensile lordo della pensione.
Detta aliquota viene applicata a tutti i trattamenti corrisposti , mentre i titolari di pensione non superiore a 600 euro lordi mensili non devono versare alcun contributo.
La contribuzione viene ritenuta mensilmente sugli emolumenti dalle Amministrazioni interessate sul conto corrente infruttifero n. 21039, acceso presso la Tesoreria Centrale dello Stato,
intestato “INPDAP – Gest. Aut. Prest. Creditizie” e relativa contabilità speciale n. 1011 presso la Banca d’Italia.

Prestazioni
Iscrivendosi alla Cassa unica del credito per i dipendenti delle amministrazioni statali e degli enti locali gestita dall’Inpdap, i lavoratori ed i pensionati beneficiano di prestazioni
creditizie e sociali:
– prestazioni creditizie: piccoli prestiti, prestiti pluriennali, prestiti garantiti e mutui Ipotecari Edilizi.
– prestazioni sociali: i figli degli iscritti possono fruire di borse di studio, frequenza ai master, ammissioni nei convitti e nei centri di vacanze e studio in Italia ed all’estero. I
pensionati possono effettuare soggiorni nelle case Inpdap, presso hotel convenzionati, interventi assistenziali per le persone affette da morbo di Alzheimer.

INPDAP, circolare n. 27 del 4 ottobre 2007
Scarica il documento completo in formato .Pdf

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