Giudice di Pace di caserta – sentenza del 17/12/2007
26 Settembre 2008
REPUBBLICA ITALIANA UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE IN CASERTA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace di Caserta in persona del dott. Domenico Barra ha pronunciato alla pubblica udienza del 17 dicembre 2007 la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al R.G. 11288 anno 2006
TRA
Sempronio nato a … e residente in Caserta … elettivamente domiciliato in Caserta … presso lo studio degli avv.ti … dai quali viene rappresentato e difeso giusta procura a
margine del ricorso -ricorrente-
CONTRO
Comune di Caserta in persona del Sindaco rappresentate pro-tempore -resistente-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La polizia municipale del Comune di Caserta notificava al ricorrente il verbale di contestazione …/2006/V – Pr …/2006 perché il veicolo … con targa … il giorno
02/06/2006 alle ore 11,50 aveva attraversato l’incrocio posto all’intersezione di via xxx ang. via yyy, sebbene la luce semaforica fosse rossa.
Con ricorso depositato a norma e nei termini di cui all’art. 23 L. 689/1981 il ricorrente, di cui alla intestazione, ha proposto opposizione avverso la contravvenzione di cui sopra
perché nel verbale non era indicato il modello di apparecchiatura automatica utilizzata per la rilevazione della infrazioni, non era indicata la omologazione dell’apparecchiatura
ed infine non era leggibile la targa del veicolo sulle foto scattate.
La comunicazione della data dell’udienza di discussione non era notificata né al Comune di Caserta, né al ricorrente.
All’udienza del 21/05/2007 nessuno era presente; il giudice accertato che mancava la prova della notifica, rinviava la causa onerando la cancelleria dei necessari adempimenti.
La notifica al comune di Caserta avveniva il 22/06/2007 e al ricorrente il 11/07/2007 a mani.
Il Comune di Caserta ha depositato in cancelleria (il 12/12/2007) la documentazione relativa alla contravvenzione.
All’udienza odierna di discussione sono comparsi il ricorrente e il delegato del comune.
Ad istruttoria espletata, la causa è stata decisa come da dispositivo letto e pubblicato in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La opposizione va accolta ed annullata la contravvenzione.
Innanzi tutto il comune ha depositato solo delle fotocopie delle foto.
Dalla loro analisi risulta che la prima foto è stata scattata quando il veicolo … con targa … sta già sulle strisce pedonali. Questo fatto è in contrasto con lo
stesso decreto di omologazione il quale prescrive che «devono essere scattati, per ogni infrazione, almeno due fotogrammi, di cui uno all’atto del superamento della linea
d’arresto e l’altro quando il veicolo in infrazione si trova circa al centro dell’intersezione controllata». Di conseguenza, essendo il veicolo … con targa …, nella prima
foto, posizionata già sulle strisce pedonali, essa non risponde esattamente alle prescrizioni contenute nell’omologazione. Ed infatti i brevissimi tempi di passaggio tra il
giallo e il rosso potrebbero non escludere che l’automobilista avesse impegnato l’incrocio quando la luce semaforica era gialla o addirittura verde.
A tutto ciò deve aggiungersi che nel modello stampato notificato al ricorrente non è riportato il tipo di apparecchiatura automatica di rilevazione e la data del decreto
di omologazione. Tutti elementi questi prescritti dalla legge e omessi nel verbale di contestazione notificato. Riteniamo che il notificato verbale di contravvenzione sia incompleto
violando così il diritto di difesa.
Infatti l’art. 201 C.d.s. stabilisce che il verbale da notificare deve contenere «gli estremi precisi e dettagliati della violazione». Ai sensi, poi, degli artt. 384 e 385
del Regolamento di Esecuzione del C.d.s., i quali richiamano anche il comma 4 dell’art. 383, il verbale di accertamento deve contenere, tra l’altro, la sommaria esposizione dei fatti,
l’indicazione delle norme violate ed essere conforme al modello VI.1 allegato al regolamento. E’ chiaro che il legislatore, prescrivendo una rappresentazione completa e puntuale
dell’illecito che si assume commesso, vuole evitare che la ritardata instaurazione del contraddittorio si risolva in una ingiusta limitazione del diritto di difesa attraverso una
incompleta o una contraddittoria conoscenza dei fatti esposti.
Giusti motivi legittimano la compensazione delle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
Il Giudice di Pace di Caserta definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da Sempronio contro Comune di Caserta, ogni altra eccezione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l’opposizione.
2) Annulla il verbale di contestazione …/2006/V – Pr …/2006 del 02/06/2006 con tutte le conseguenze di legge.
3) Compensa fra le parti le spese del presente giudizio
Così deciso in Caserta il 17 dicembre 2007
Il Giudice di Pace
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