Trasmissione telematica degli elenchi di clienti e fornitori
4 Ottobre 2007
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 53 del 3 ottobre 2007, ha fornito istruzioni in merito all’assolvimento dell’obbligo di trasmissione telematica degli elenchi di clienti e
fornitori.
La trasmissione degli elenchi clienti e fornitori deve avvenire entro il 29 aprile di ciascun anno, ma per l’anno solare 2006 tale termine è stato posticipato al 15 ottobre 2007. La
scadenza è slittata al 15 novembre 2007, inoltre, per i soggetti che nell’2006 hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 309.874,14 euro per le imprese aventi per oggetto
prestazioni di servizi e per gli esercenti arti o professioni, o non superiori a 516.456,90 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività.
Soggetti obbligati ed esonerati
L’articolo 37, commi 8 e 9 del decreto legge del 4 luglio 2006, n. 223 (convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248) ha introdotto il suddetto obbligo per tutti i soggetti
passivi di Iva che abbiano emesso o ricevuto fatture nell’anno a cui si riferisce la comunicazione, compresi:
– i soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia,
– coloro che operano tramite rappresentante fiscale o che sono identificati direttamente,
– i curatori fallimentari,
– i commissari liquidatori per conto della società fallita o in liquidazione,
– i soggetti che si avvalgono della dispensa da adempimenti per le operazioni esenti, in relazione alle operazioni diverse da quelle per le quali si fruisce della dispensa dalla
fatturazione,
– chi coloro documenta i corrispettivi mediante la fatturazione diffusa e la c.d. bolletta – fattura,
– coloro che non sono tenuti alla registrazione analitica dei corrispettivi e degli acquisti.
Gli interessati dalla norma, dunque, devono presentare all’Amministrazione finanziaria esclusivamente in via telematica:
– l’elenco dei soggetti nei confronti dei quali sono state emesse fatture (clienti);
– l’elenco dei soggetti, titolari di partita Iva, presso i quali sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini dell’applicazione dell’imposta (fornitori).
Sono esonerati, invece:
– coloro che, nell’anno di riferimento, non hanno effettuato alcuna operazione attiva o passiva rilevante ai fini Iva,
– i contribuenti minimi in franchigia,
– le regioni, le province, i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico in relazione alle operazioni effettuate e ricevute nell’ambito di attività istituzionali,
L’Agenzia, inoltre, ha precisato che sono esonerati dall’obbligo di trasmissione telematica degli elenchi solo per il 2006:
– le imprese minori in possesso dei requisiti per applicare il richiamato regime di contabilità semplificata (cioè le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi che nel
2005 hanno conseguito ricavi non superiori a 309.874,14 euro e le imprese aventi per oggetto altre attività che nel 2005 hanno conseguito ricavi non superiori a 516.456,90),
– gli esercenti arti e professioni, indipendentemente dall’eventuale opzione per il regime di contabilità ordinaria,
– gli enti non commerciali, soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, in relazione
alle quali tornano applicabili le disposizioni dell’articolo 18,
– gli esercenti attività economiche e professionali non obbligati alla tenuta della contabilità ordinaria ai fini delle imposte dirette,
– le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale iscritte nei registri nazionali, regionali e provinciali, che svolgono attività di utilità sociale a favore di
associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati,
– gli organismi liberamente costituito al fine di svolgere l’attività di volontariato, che si avvalgono in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e
gratuite dei propri aderenti,
– le ONLUS.
Elenchi clienti
Gli elenchi clienti devono contenere i riferimenti dei soggetti (sia titolari di partita Iva sia consumatori finali) nei confronti dei quali sono state emesse fatture o note di variazione
nell’anno cui si riferisce la comunicazione, ed in particolare:
– il codice fiscale,
– l’eventuale partita Iva,
– l’ammontare complessivo delle operazioni effettuate distinte tra le diverse tipologie (imponibili, non imponibili, esenti) al netto di tutte le note di variazione emesse, comprese quelle
riferite ad anni precedenti che vanno inserite anche nell’apposito campo “importo complessivo delle note di variazione emesse e ricevute nell’anno riferite ad anni precedenti” (campo
facoltativo per i soli anni 2006 e 2007).
L’Agenzia, inoltre, ha precisato che dall’elenco clienti devono essere escluse:
– le esportazioni di cui all’articolo 8, comma 1, lettere a) e b) del dPR n. 633 del 1972 (cessione all’esportazione “diretta” e cessione all’esportazione con trasporto a cura del cessionario
non residente),
– le cessioni intracomunitarie di beni e servizi,
– le operazioni effettuate nei confronti di clienti-soggetti non residenti privi sia di codice fiscale che di partita Iva rilasciati dall’Amministrazione fiscale italiana,
– le operazioni attive con lo Stato della Città del Vaticano e con la Repubblica di San Marino e le operazioni di cui all’articolo 38-quater del dPR n. 633 del 1972 (“Sgravio
dell’imposta per i soggetti domiciliati e residenti fuori della Comunità Europea”).
Elenchi fornitori
In essi devono essere inseriti tutti i soggetti da cui sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini dell’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, indicando:
– il codice fiscale e la partita Iva,
– l’ammontare complessivo delle operazioni effettuate distinte tra le diverse tipologie (imponibili, non imponibili, esenti) al netto di tutte le note di variazione ricevute, comprese quelle
riferite ad anni precedenti.
Sono escluse dall’elenco fornitori:
– le importazioni di cui all’art. 68 e seg. del dPR n. 633 del 1972,
– gli acquisti intracomunitari di beni e servizi,
– le operazioni passive con lo Stato della Città del Vaticano e con la Repubblica di San Marino,
– gli acquisti di beni di provenienza comunitaria per i quali il fornitore abbia applicato il regime del margine,
– le operazioni di acquisto per le quali manca almeno uno dei requisiti essenziali di cui all’articolo 1 del dPR n. 633 del 1972 (requisito soggettivo, oggettivo, territoriale);
– le operazioni di acquisto per le quali esiste un espresso esonero di certificazione ovvero quelle che, pur essendo documentate con fattura, sono considerate fuori dal campo di applicazione
dell’imposta (ad esempio gli acquisti da soggetti minimi in franchigia),
– gli acquisti effettuati dagli enti non commerciali nell’esercizio dell’attività istituzionale.
Agenzia delle Entrate, circolare n. 53 del 3 ottobre 2007
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