Riscatto della laurea dopo le nuove misure del Welfare

By Redazione

D: Volevo richiederVi cosa è cambiato in merito alla richiesta del riscatto della laurea dopo le nuove misure del Welfare adottate dal Governo. Quali sono i vari tipi di riscatti per
motivi di studio? Ed infine chi può richiede il riscatto della laurea? Quant’è l’importo per il riscatto? Quale è la modulistica Inps da utilizzare? Come ed a chi bisogna
presentare ricorso in caso che la domanda sia stata respinta? Grazie.

R: Oggi è diventato più agevole riscattare il periodo di studi per il conseguimento della laurea grazie alla L. n. 247/2007 relativo alle nuove misure sul Welfare del dicembre del
2007, ma tuttavia, comunque, sempre alquanto costoso: il c.d. «’riscatto della laurea», che consiste nel pagamento dei contributi non versati durante il periodo di
studi, che può concorrere al raggiungimento della quota contributiva necessaria per accedere al trattamento pensionistico, può essere richiesto per il corso legale di laurea,
lauree brevi e titoli equiparati.

Come si effettua il riscatto: il riscatto della laurea viene effettuato versando i contributi relativi alla durata del corso legale degli studi relativo alla laurea o ai seguenti titoli ad essa
equiparati: la laurea conseguita all’estero (se riconosciuta o valida in Italia), le lauree in teologia o in altre discipline ecclesiastiche conseguite presso facoltà riconosciute dalla
Santa Sede, il diploma di tecnico di audiometria, fonologopedia e audioprotesi rilasciato da una scuola universitaria, i diplomi universitari (corsi di durata non inferiore a 2 anni e non
superiore a 3), i diplomi di specializzazione, i dottorati di ricerca successivi alla laurea ed aventi durata minima di 2 anni.
L’importo del riscatto: varia a seconda della retribuzione media pensionabile riferita alla data della domanda: pertanto più la domanda è vicina al periodo del pensionamento,
più elevata è la somma da versare all’Inps.
Quanto ai richiedenti legittimati a richiedere il riscatto della laurea possono richiedere il riscatto:

a) i lavoratori autonomi;

b) i lavoratori dipendenti;

c) i collaboratori coordinati e continuativi, i venditori porta a porta, i liberi professionisti senza Cassa di categoria. Tali lavoratori possono tuttavia richiedere il riscatto solo se hanno
conseguito il diploma di laurea o titoli equiparati, hanno versato almeno un contributo settimanale all’Inps in qualunque momento della vita assicurativa ed i periodi per i quali richiedono il
riscatto non sono stati coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa o da riscatto chiesto in altri regimi previdenziali.

d) i lavoratori iscritti ai Fondi speciali di previdenza.

La domanda: possono presentare la domanda alla Sede Inps l’interessato o gli Enti di patronato riconosciuti dalla legge mediante l’apposito modulo «RL1», a cui devono
essere allegati il certificato rilasciato dall’Università (attestante il conseguimento del diploma di laurea o la sua tipologia e gli anni del corso di studi) e il mod. 01M/sost.
(rilasciato dal datore di lavoro che attesta la retribuzione percepita al momento della domanda). Può essere richiesto nella domanda di effettuare il pagamento in un’unica soluzione o in
un massimo di 120 rate senza interessi.
Importo da pagare: quando l’Inps ha accettato e verificato requisiti e documenti allegati alla domanda, spedisce poi all’interessato la comunicazione relativa al
«quantum» da pagare ed i relativi bollettini per il pagamento.
Ricorsi in caso di domanda respinta: nel caso che l’Inps respinga la domanda di riscatto, l’interessato entro 90 giorni può presentare il ricorso:

a) direttamente agli sportelli della Sede dell’Inps che ha respinto la domanda;

b) tramite lettera raccomandata alla Sede dell’Inps per posta;

c) alla Sede Inps tramite un Ente di Patronato riconosciuto dalla legge.

Il ricorso deve comprendere tutti i documenti necessari ad attestare il diritto al riscatto e deve essere indirizzato:

– al Comitato del Fondo pensioni lavoratori dipendenti: in caso di lavoratore dipendente;

– al Comitato amministratore della Gestione separata: in caso di lavoratore parasubordinato o libero professionista;

– al Comitato amministratore dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e dei commercianti: in caso di artigiani e commercianti;

– al Comitato amministratore della gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri (in caso di coltivatore diretto, colono o mezzadro).

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