Istituiti i codici tributo per le sanzioni a carico dei sostituti d'imposta
4 Dicembre 2007
Per consentire il versamento, tramite modello F24, delle somme derivanti dagli atti di contestazione ed irrogazione delle sanzioni irrogate a seguito dell’attività di controllo per
omessa o tardiva trasmissione delle dichiarazioni, per infedele rilascio del visto di conformità e asseverazione e per le violazioni commesse dai sostituti d’imposta, l’Agenzia delle
Entrate ha istituito alcuni nuovi codici tributo.
In particolare, la risoluzione n. 351 del 3 dicembre 2007, prevede che, dopo 5 giorni dalla sua pubblicazione, diventino attivi i codici:
– “9589”, denominato “Sanzione per rilascio infedele del visto di conformità, dell’asseverazione e della certificazione tributaria nonché per le violazioni commesse dai sostituti
d’imposta nell’attività di assistenza fiscale – articolo 39 comma 1, lettere a) e b) e comma 3 del d.lgs. 241/1997”;
– “9590” denominato “Sanzione per tardiva o omessa trasmissione delle dichiarazioni da parte dei soggetti di cui al comma 3, art. 3 del D.P.R. 322/98 – articolo 7bis del d.lgs. 241/1997”;
Nella compilazione del modello F24, infine, tali codici tributo sono esposti nella sezione “Erario” esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importo a debito
versati”.
Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 351 del 3 dicembre 2007
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