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Come ridurre la possibilità di un contenzioso in materia di rapporti di lavoro

By Redazione

D: Ho sentito che ridurre la possibilità di un contenzioso in materia di lavoro con il lavoratore è possibile poter andare presso la DPL a vidimare il rapporto di lavoro che si
vuole costituire. Di che cosa si tratta?

R: Si tratta non della vidimazione, ma della certificazione del rapporto di lavoro che si intende costituire. Tale procedura di certificazione introdotta dal D.Lgs. n. 276 del 2003 che ha anche
introdotto la facoltà da esercitare congiuntamente (datore e lavoratore) ha lo scopo di ridurre il contenzioso in materia di rapporti di lavoro attraverso un’esatta qualificazione del
rapporto stesso. Ci si può rivolgere anche ad apposite Commissioni, certificando che non si vuole nascondere un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con la
stipula di uno dei contratti di lavoro autonomo (come un contratto di lavoro intermittente, di lavoro ripartito, di lavoro a tempo parziale, di lavoro a progetto e di associazione in
partecipazione, ecc.).

Tale procedura di certificazione per i contratti di appalto anche ai fini della concreta distinzione dalla somministrazione di lavoro. L’autorità dotata del potere certificatorio
può essere un ente bilaterale, la Direzione provinciale del lavoro, una Provincia e le Università. La procedura deve concludersi entro il termine di trenta giorni dalla
presentazione dell’istanza. L’atto di certificazione deve essere motivato e contenere, tra l’altro, il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere nei confronti della
certificazione stessa. Infatti, nei confronti della certificazione può essere impugnata avanti il Giudice del Lavoro, ad opera delle stesse parti o di un terzo, nella cui sfera giuridica
l’atto impugnato produca effetti.

Tuttavia, l’impugnazione giudiziale è ammessa solo per alcuni motivi, indicati dal legislatore delegato: ciò infatti può accadere per il caso in cui il rapporto si svolga,
di fatto, in maniera diversa da come è stato certificato, o per erronea qualificazione del contratto, o per un vizio del consenso (quindi quando qualcuno sia stato indotto alla
certificazione per violenza, errore, dolo). In questo caso, il preventivo tentativo obbligatorio di conciliazione deve essere effettuato davanti alla commissione di certificazione che ha
adottato l’atto di certificazione. L’atto di certificazione può essere impugnato anche davanti al Tar per violazione del procedimento o per eccesso di potere.

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