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Cessione dell'intera azienda, o di un suo ramo autonomo. Tutela del lavoratore

By Redazione

D: Quali garanzie hanno i lavoratori nel caso di cessione d’azienda o di un suo ramo autonomo? E se la cessione è fatta da una impresa medi grande ad una piccola?

R: Nel caso di cessione dell’intera azienda, o di un suo ramo autonomo, i relativi rapporti di lavoro sono trasferiti al datore di lavoro acquirente. L’art. 2112 c.c. che ne parla è a
garanzia del lavoratore che non può essere licenziato per il semplice fatto che l’azienda cui è addetto è stata ceduta. Se il datore di lavoro infatti cede ad una piccola
impresa una parte della propria attività produttiva (cessione del ramo d’azienda), con tale operazione di fatto cede anche alcuni lavoratori che perderebbero le garanzie contro i
licenziamenti ingiustificati, eludendo così la normativa che garantisce solo ai lavoratori delle imprese medio – grandi la tutela reale contro i licenziamenti illegittimi.

Allora la giurisprudenza se ne è occupata: è il caso di un datore di lavoro che, a pochi mesi dall’acquisto del ramo d’azienda, aveva cessato l’attività. In quel caso, il
giudice aveva ritenuto che la cessazione dell’attività ceduta è in sé configurabile come un rischio dell’attività di impresa e, come tale, legittima. Ma altra cosa
sarebbe se la cessione fosse avvenuta a seguito di un comportamento doloso o di colpa grave, tenuto dal venditore nei confronti dei lavoratori, per esempio, chi ha venduto il ramo d’azienda era
a conoscenza del fatto che l’acquirente non fosse un imprenditore serio. In una simile ipotesi, la successiva cessazione dell’attività ceduta non realizzerebbe il normale rischio
d’impresa, ma si tratterebbe della realizzazione di un rischio ben calcolabile, che il venditore avrebbe potuto ipotizzare se fosse stato mediamente diligente.

Ovviamente il lavoratore deve dimostrare che la cessione sia avvenuta malgrado la consapevolezza, da parte del venditore, della scarsa affidabilità imprenditoriale fornita
dall’acquirente. Se la prova venisse fornita, i lavoratori licenziati avrebbero diritto al risarcimento del danno da parte dell’imprenditore cedente. Il citato articolo 2112 del c.c. poi
è stato modificato dal D.Lgs. n. 276 del 2003 (c.d. Legge Biagi) ed in pratica ha consentito la possibilità, per il cedente e il cessionario, di identificare come tale il ramo
d’azienda oggetto della cessione. E poiché uno degli effetti della cessione di un ramo d’azienda è il trasferimento del rapporto di lavoro di tutti i lavoratori addetti a quel
ramo è importante allora verificare se ciò che è stato ceduto sia effettivamente un ramo d’azienda (con conseguente trasferimento dei lavoratori) oppure no (nel qual caso
il trasferimento dei lavoratori è subordinato al loro consenso). In pratica la citata legge ha vietato ai datori di lavoro di stabilire, a loro piacimento, se configurare o no l’oggetto
della cessione come ramo d’azienda, per evitare veri e propri arbitrii, dal momento che il trasferimento di un gruppo di lavoratori da un’impresa a un’altra avverrebbe sulla base della loro
discrezionalità, e non di principi giuridici certi e prestabiliti.

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